Art. 15 
 
               Valutazione delle denunce di esistenza. 
            Modifiche all'art. 11-bis della l.r. 64/2009 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 11-bis della l.r. 64/2009 e' abrogato. 
  2. Al comma 2 dell'art. 11-bis della l.r. 64/2009  le  parole:  «il
Nucleo trasmette alla provincia il parere  di  cui  al  comma  1.  La
provincia» sono sostituite dalle seguenti:  «la  struttura  regionale
competente». 
  3. Il comma 3 dell'art. 11-bis della l.r. 64/2009 e' sostituito dal
seguente: 
  «3. Nel caso di impianti  da  regolarizzare  o  da  autorizzare  in
sanatoria la struttura regionale competente: 
  a) se dalla denuncia di  esistenza  risultano  elementi  idonei  ad
attestare,  sulla  base  delle  caratteristiche  tecnico-costruttive,
della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, un
basso livello di rischio, anche indotto, come definito sulla base dei
criteri previsti nel regolamento di cui all'art. 14, provvede secondo
quanto previsto all'art. 11-ter, commi 2, 3 e 4; 
  b) se dalla denuncia di esistenza non risultano elementi  idonei  a
consentire l'attestazione di basso livello di  rischio  di  cui  alla
lettera a), provvede secondo quanto previsto all'art. 11-quater.». 
  4. Dopo il comma 3 dell'art. 11-bis della l.r. 64/2009 e'  aggiunto
il seguente: 
  «3-bis) La struttura regionale competente  individua  altresi'  gli
impianti di cui ai commi 2 e 3,  lettera  a),  per  i  quali,  previa
valutazione di  esclusione  di  rischi  per  l'incolumita'  pubblica,
trovano applicazione le deroghe di cui all'art. 1, comma  5-ter,  ivi
compresa l'esenzione  dalla  presentazione  della  relazione  di  cui
all'art. 11-ter, comma 2, lettera a).».