Art. 15 Valutazione delle denunce di esistenza. Modifiche all'art. 11-bis della l.r. 64/2009 1. Il comma 1 dell'art. 11-bis della l.r. 64/2009 e' abrogato. 2. Al comma 2 dell'art. 11-bis della l.r. 64/2009 le parole: «il Nucleo trasmette alla provincia il parere di cui al comma 1. La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente». 3. Il comma 3 dell'art. 11-bis della l.r. 64/2009 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso di impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria la struttura regionale competente: a) se dalla denuncia di esistenza risultano elementi idonei ad attestare, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, un basso livello di rischio, anche indotto, come definito sulla base dei criteri previsti nel regolamento di cui all'art. 14, provvede secondo quanto previsto all'art. 11-ter, commi 2, 3 e 4; b) se dalla denuncia di esistenza non risultano elementi idonei a consentire l'attestazione di basso livello di rischio di cui alla lettera a), provvede secondo quanto previsto all'art. 11-quater.». 4. Dopo il comma 3 dell'art. 11-bis della l.r. 64/2009 e' aggiunto il seguente: «3-bis) La struttura regionale competente individua altresi' gli impianti di cui ai commi 2 e 3, lettera a), per i quali, previa valutazione di esclusione di rischi per l'incolumita' pubblica, trovano applicazione le deroghe di cui all'art. 1, comma 5-ter, ivi compresa l'esenzione dalla presentazione della relazione di cui all'art. 11-ter, comma 2, lettera a).».