Art. 16 Nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti con basso livello di rischio. Modifiche all'art. 11-ter della l.r. 64/2009 1. Il comma 1 dell'art. 11-ter della l.r. 64/2009 e' sostituito dal seguente: «1. La struttura regionale competente per gli impianti di cui all'art. 11-bis, comma 2, dichiara la regolarita' dell'impianto e provvede alla classificazione dell'invaso, all'attribuzione della classe di rischio e rilascia il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.». 2. Il comma 2 dell'art. 11-ter della l.r. 64/2009 e' sostituito dal seguente: «2. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'art. 11-bis, comma 3, lettera a): a) richiede una relazione sottoscritta da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all'impianto; b) prescrive gli eventuali interventi di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, indicando le modalita' e i tempi di presentazione e realizzazione del relativo progetto. In tal caso, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto, la struttura regionale competente ne autorizza la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni.». 3. Il comma 3 dell'art. 11-ter della l.r. 64/2009 e' sostituito dal seguente: «3. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.». 4. Al comma 4 dell'art. 11-ter della l.r. 64/2009 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».