Art. 16 
 
Nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti  esistenti
  regolarmente   autorizzati   e   collaudati.   Regolarizzazione   e
  autorizzazione in sanatoria  degli  impianti  esistenti  con  basso
  livello di rischio. Modifiche all'art. 11-ter della l.r. 64/2009 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 11-ter della l.r. 64/2009 e' sostituito dal
seguente: 
  «1. La struttura regionale  competente  per  gli  impianti  di  cui
all'art. 11-bis, comma 2, dichiara  la  regolarita'  dell'impianto  e
provvede alla  classificazione  dell'invaso,  all'attribuzione  della
classe  di  rischio  e  rilascia  il  nulla  osta  alla  prosecuzione
dell'esercizio previa sottoscrizione del foglio di condizioni per  la
manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario  o
gestore dello stesso.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 11-ter della l.r. 64/2009 e' sostituito dal
seguente: 
  «2. La struttura regionale competente,  per  gli  impianti  di  cui
all'art. 11-bis, comma 3, lettera a): 
  a) richiede una relazione sottoscritta da professionisti abilitati,
secondo quanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  professionali,
contenente  la  proposta  della  classe  di  rischio   da   assegnare
all'impianto; 
  b) prescrive gli eventuali interventi di adeguamento  necessari  ai
fini  del  rilascio  del  provvedimento  di  regolarizzazione  o   di
autorizzazione in sanatoria, indicando le  modalita'  e  i  tempi  di
presentazione e realizzazione del relativo  progetto.  In  tal  caso,
nelle  more  della  realizzazione  degli  interventi  di  adeguamento
dell'impianto, la struttura  regionale  competente  ne  autorizza  la
prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni  e
condizioni.». 
  3. Il comma 3 dell'art. 11-ter della l.r. 64/2009 e' sostituito dal
seguente: 
  «3. La  struttura  regionale  competente,  verificata  la  regolare
esecuzione  degli  interventi  di  cui  al  comma  2,   rilascia   il
provvedimento di regolarizzazione o di  autorizzazione  in  sanatoria
provvedendo  alla  classificazione  dell'invaso  e   all'attribuzione
definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del  foglio
di condizioni per la  manutenzione  e  l'esercizio  dell'impianto  da
parte del proprietario o gestore dello stesso.». 
  4. Al comma 4 dell'art. 11-ter della l.r. 64/2009  le  parole:  «la
provincia» sono sostituite dalle seguenti:  «la  struttura  regionale
competente».