Art. 2 
 
                              Oggetto. 
               Modifiche all'art. 1 della l.r. 64/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 64/2009  le  parole:  «nonche'
attribuite alle province dall'art. 14, comma  1,  lettera  f),  della
legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91  (Norme  per  la  difesa  del
suolo)» sono soppresse. 
  2. Al comma 5-bis dell'art. 1 della l.r. 64/2009 le  parole:  «alla
provincia competente per territorio» sono sostituite dalle  seguenti:
«alla struttura regionale competente». 
  3. Dopo il comma 5-bis dell'art. 1 della l.r. 64/2009  e'  aggiunto
il seguente: 
  «5-ter)  Per  gli  impianti  esistenti,   in   costruzione   o   da
autorizzare, aventi altezza non superiore a 5 metri, che  determinano
un invaso non superiore a 20.000 metri  cubi  e  che  presentino  una
distanza  inferiore  a   500   metri   da   abitazioni,   strade   ed
infrastrutture, con particolare attenzione a quei bacini di  accumulo
di importanza strategica in  funzione  antincendio  certificati  come
tali  dall'autorita'  competente,  possono  essere  disposte,   dalla
struttura  regionale  competente,  deroghe  caso   per   caso,   alle
disposizioni della presente legge e dal regolamento attuativo di  cui
all'art. 14, nei casi in cui, sulla base dei  criteri  stabiliti  dal
medesimo  regolamento,  possa   essere   escluso   il   rischio   per
l'incolumita' pubblica, tenuto conto: 
  a) delle caratteristiche dello sbarramento e dell'invaso; 
  b)  del  grado  e  tipologia  di  antropizzazione  e   dell'assetto
idrogeologico del territorio a valle dello sbarramento o  circostante
l'invaso.».