Art. 2 Oggetto. Modifiche all'art. 1 della l.r. 64/2009 1. Al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 64/2009 le parole: «nonche' attribuite alle province dall'art. 14, comma 1, lettera f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)» sono soppresse. 2. Al comma 5-bis dell'art. 1 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». 3. Dopo il comma 5-bis dell'art. 1 della l.r. 64/2009 e' aggiunto il seguente: «5-ter) Per gli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, con particolare attenzione a quei bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio certificati come tali dall'autorita' competente, possono essere disposte, dalla struttura regionale competente, deroghe caso per caso, alle disposizioni della presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'art. 14, nei casi in cui, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo regolamento, possa essere escluso il rischio per l'incolumita' pubblica, tenuto conto: a) delle caratteristiche dello sbarramento e dell'invaso; b) del grado e tipologia di antropizzazione e dell'assetto idrogeologico del territorio a valle dello sbarramento o circostante l'invaso.».