Art. 4 Catasto regionale degli invasi. Modifiche all'art. 2-bis della l.r. 64/2009 1. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 2-bis della l.r. 64/2009 le parole: «le province, nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell' art. 14, comma 1, lettera f), della l.r. 91/1998, garantiscono, con le modalita' telematiche indicate dal regolamento di cui all'art. 14, l'implementazione e l'aggiornamento dei dati del catasto avvalendosi, ove possibile, di sistemi di interoperabilita' e cooperazione applicativa con particolare riferimento:» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione provvede, anche mediante acquisizione delle informazioni disponi bili dal fascicolo elettronico presente sul sistema informatico dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), all'implementazione e all'aggiornamento dei dati del catasto con particolare riferimento:». 2. Al comma 5 dell'art. 2-bis della l.r. 64/2009 le parole «e alle province» sono soppresse.