Art. 4 
 
                   Catasto regionale degli invasi. 
             Modifiche all'art. 2-bis della l.r. 64/2009 
 
  1. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 2-bis della  l.r.  64/2009  le
parole: «le province,  nell'esercizio  delle  funzioni  conferite  ai
sensi dell' art.  14,  comma  1,  lettera  f),  della  l.r.  91/1998,
garantiscono, con le modalita' telematiche indicate  dal  regolamento
di cui all'art. 14, l'implementazione e l'aggiornamento dei dati  del
catasto avvalendosi, ove possibile, di sistemi di interoperabilita' e
cooperazione   applicativa   con   particolare   riferimento:»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «la  Regione  provvede,  anche  mediante
acquisizione  delle   informazioni   disponi   bili   dal   fascicolo
elettronico presente sul sistema informatico  dell'Agenzia  regionale
toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), all'implementazione
e  all'aggiornamento   dei   dati   del   catasto   con   particolare
riferimento:». 
  2. Al comma 5 dell'art. 2-bis della l.r. 64/2009 le parole «e  alle
province» sono soppresse.