Art. 8 
 
                              Collaudo. 
               Modifiche all'art. 6 della l.r. 64/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 6  della  l.r.  64/2009  le  parole:  «alla
provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura  regionale
competente». 
  2. Al comma 3 dell'art. 6  della  l.r.  64/2009  le  parole:  «alla
provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura  regionale
competente».