Art. 8 Collaudo. Modifiche all'art. 6 della l.r. 64/2009 1. Al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». 2. Al comma 3 dell'art. 6 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».