Art. 9 Esercizio e vigilanza. Modifiche all'art. 7 della l.r. 64/2009 1. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». 2. Al comma 2 dell'art. 7 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». 3. Al comma 3 dell'art. 7 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». 4. Al comma 4 dell'art. 7 della l.r. 64/2009 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».