Art. 3 Interventi pubblici forestali Modifiche all'art. 10 della l.r. 39/2000 1. Il comma 3-quater dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «3-quater. I piani annuali di cui al comma 3-bis, vengono finanziati con i proventi di cui all'art. 31 e con le risorse previste dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 80/2012.».