Art. 3 
 
                    Interventi pubblici forestali 
              Modifiche all'art. 10 della l.r. 39/2000 
 
  1. Il comma 3-quater dell'art. 10 della legge regionale n.  39/2000
e' sostituito dal seguente: «3-quater. I  piani  annuali  di  cui  al
comma 3-bis, vengono finanziati con i proventi di cui all'art.  31  e
con le risorse previste dagli strumenti della programmazione  di  cui
alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure
contabili.   Modifiche   alla   legge   regionale   n. 20/2008).   La
determinazione  delle  risorse  da  assegnare   tiene   conto   della
quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di  proventi
derivanti   dalla   gestione   del   patrimonio    agricolo-forestale
determinati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi  dell'art.  2,
comma 1, lettera c), della legge regionale n. 80/2012.».