Art. 4 Proventi della gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione. Modifiche all'art. 31 della l.r. n. 39/2000 1. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «2. I proventi vengono destinati dagli enti gestori ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi.». 2. Il comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 39/2000 e' abrogato. «6. I programmi operativi territoriali annuali AIB sono redatti con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono, in particolare, la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIG nell'anno di riferimento.».