Art. 2 Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree a pericolosita' idraulica molto elevata. Modifiche all'art. 2 della l.r. 21/2012 1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2012 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle aree di cui al comma 1 e' consentita, altresi', la realizzazione di manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica e il non aggravio del rischio idraulico al contorno.». 2. Al comma 7 dell'art. 2 della l.r. 21/2012 le parole: «e al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 2 e 2-bis,».