Art. 2 
Sostituzione  di  manufatti  esistenti  nelle  aree  a  pericolosita'
  idraulica molto elevata. Modifiche all'art. 2 della l.r. 21/2012 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2012  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-bis. Nelle aree di cui al comma 1 e'  consentita,  altresi',  la
realizzazione di manufatti  sostitutivi  o  adeguativi  di  manufatti
esistenti nei  tratti  urbani  dei  fiumi,  finalizzati  a  garantire
funzioni di interesse pubblico storicizzate, come  individuati  negli
strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi  sia  assicurata
la sicurezza idraulica e il non aggravio  del  rischio  idraulico  al
contorno.». 
  2. Al comma 7 dell'art. 2 della l.r. 21/2012 le parole: «e al comma
2,» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 2 e 2-bis,».