Art. 3 Deposito di progetti e verifica obbligatoria. Modifiche all'art. 3 della l.r. 21/2012 1. Al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 21/2012 dopo le parole: «lettere b), c) e d),» sono inserite le seguenti: «e comma 2-bis,». 2. Alla fine del comma 4 dell'art. 3 della l.r. 21/2012 sono inserite le parole: «Per le opere di cui all'art. 2, comma 2-bis, la verifica e' obbligatoria.». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 24 maggio 2016 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 maggio 2016. (Omissis).