Art. 3 
 
            Deposito di progetti e verifica obbligatoria. 
               Modifiche all'art. 3 della l.r. 21/2012 
 
  1. Al comma 1 dell'art.  3  della  l.r.  21/2012  dopo  le  parole:
«lettere b), c) e d),» sono inserite le seguenti: «e comma 2-bis,». 
  2. Alla fine del comma  4  dell'art.  3  della  l.r.  21/2012  sono
inserite le parole: «Per le opere di cui all'art. 2, comma 2-bis,  la
verifica e' obbligatoria.». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 24 maggio 2016 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 17 maggio 2016. 
(Omissis).