Art. 3 
 
                Determinazione degli oneri istruttori 
 
  1.  Gli  oneri  istruttori  sono  determinati,  nel  rispetto   del
principio di non eccedenza  previsto  dall'art.  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 59/2013, tramite un  apposito  accordo
stipulato nell'ambito della Conferenza regionale dell'ambiente di cui
all'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7  (Disposizioni
in materia di servizio idrico integrato e di gestione  integrata  dei
rifiuti urbani), sulla base dei seguenti criteri: 
    a) unitarieta' su tutto il territorio regionale; 
    b) progressivita' in relazione alla complessita' del procedimento
attivato e della tipologia di attivita': l'importo tiene conto  della
complessita' tecnologica e  dimensionale  dell'impianto  soggetto  al
procedimento, della  sua  localizzazione,  della  quantita'  e  della
tipologia di punti di scarico o di  emissione,  della  natura  e  del
numero di sostanze inquinanti  trattate  e,  per  quanto  riguarda  i
rifiuti, della  tipologia  di  trattamento  svolta,  della  quantita'
trattata, del numero di operazioni effettuate e  delle  tipologie  di
rifiuto considerate; 
    c)  riduzione  degli  importi  in  presenza   di   certificazioni
ambientali; 
    d) differenziazione degli importi, anche in  base  al  numero  di
titoli abilitativi  sostituiti,  per  le  istanze  relative  a  nuova
autorizzazione unica ambientale, a rinnovo o a modifica sostanziale; 
    e) previsione di importi ridotti, anche a  carattere  forfetario,
per   istanze   riguardanti   il   proseguimento   senza    modifiche
dell'attivita', la comunicazione  di  modifica  non  sostanziale,  la
volturazione  o  la  presentazione   delle   comunicazioni   indicate
nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  59/2013,
nonche'  nel  caso  di  autorizzazione  unica  ambientale  rilasciate
nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'art. 6 per i quali  sia
gia' prevista la corresponsione di oneri; 
    f) onnicomprensivita': l'ammontare prende in considerazione tutte
le voci di costo associate a ciascuna delle attivita' occorrenti  per
l'istruttoria delle domande,  compresa  l'effettuazione  di  rilievi,
accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari, ed  e'  determinato
sulla base del costo effettivo del  servizio  reso,  come  risultante
delle spese  sostenute  per  le  risorse  umane  e  strumentali,  ivi
compresi i servizi telematici,  e  per  prestazioni  di  servizio  in
relazione   a    ciascuno    dei    titoli    abilitativi    compresi
nell'autorizzazione unica ambientale; 
    g)  trasparenza  e  riproducibilita':  gli  oneri  devono  essere
calcolabili in modo  semplice  e  senza  ambiguita'  dal  richiedente
l'autorizzazione unica  ambientale  al  momento  della  presentazione
della  relativa  domanda,  in   relazione   ai   titoli   abilitativi
effettivamente richiesti. 
  2. L'accordo di  cui  al  comma  1  e'  pubblicato  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte. 
  3. Gli oneri  istruttori  sono  aggiornati  periodicamente  con  le
stesse modalita' di cui al comma 1. 
  4. L'accordo di cui al comma 1  indica  altresi'  le  modalita'  di
corresponsione degli  oneri  istruttori,  prevedendo  l'unicita'  del
versamento, almeno in caso di richiesta di piu' titoli afferenti allo
stesso ente, e le modalita' di riparto degli importi tra le autorita'
coinvolte nel procedimento. 
  5. Gli oneri istruttori si applicano in relazione  a  ciascuno  dei
titoli abilitativi confluiti  nell'autorizzazione  unica  ambientale,
nonche' ai procedimenti relativi ai medesimi titoli per i  quali  non
sussiste l'obbligo di richiedere  l'autorizzazione  unica  ambientale
sulla base di quanto definito dall'art. 3, comma 3, del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  59/2013.  Gli  oneri  istruttori  si
applicano ai procedimenti avviati a  partire  dal  trentesimo  giorno
successivo alla data della pubblicazione dell'accordo di cui al comma
1. 
  6. I SUAP e le autorita' competenti riportano sui  rispettivi  siti
istituzionali gli oneri istruttori e le  informazioni  relative  alle
modalita' di versamento.