Art. 3 Determinazione degli oneri istruttori 1. Gli oneri istruttori sono determinati, nel rispetto del principio di non eccedenza previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, tramite un apposito accordo stipulato nell'ambito della Conferenza regionale dell'ambiente di cui all'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani), sulla base dei seguenti criteri: a) unitarieta' su tutto il territorio regionale; b) progressivita' in relazione alla complessita' del procedimento attivato e della tipologia di attivita': l'importo tiene conto della complessita' tecnologica e dimensionale dell'impianto soggetto al procedimento, della sua localizzazione, della quantita' e della tipologia di punti di scarico o di emissione, della natura e del numero di sostanze inquinanti trattate e, per quanto riguarda i rifiuti, della tipologia di trattamento svolta, della quantita' trattata, del numero di operazioni effettuate e delle tipologie di rifiuto considerate; c) riduzione degli importi in presenza di certificazioni ambientali; d) differenziazione degli importi, anche in base al numero di titoli abilitativi sostituiti, per le istanze relative a nuova autorizzazione unica ambientale, a rinnovo o a modifica sostanziale; e) previsione di importi ridotti, anche a carattere forfetario, per istanze riguardanti il proseguimento senza modifiche dell'attivita', la comunicazione di modifica non sostanziale, la volturazione o la presentazione delle comunicazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, nonche' nel caso di autorizzazione unica ambientale rilasciate nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'art. 6 per i quali sia gia' prevista la corresponsione di oneri; f) onnicomprensivita': l'ammontare prende in considerazione tutte le voci di costo associate a ciascuna delle attivita' occorrenti per l'istruttoria delle domande, compresa l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari, ed e' determinato sulla base del costo effettivo del servizio reso, come risultante delle spese sostenute per le risorse umane e strumentali, ivi compresi i servizi telematici, e per prestazioni di servizio in relazione a ciascuno dei titoli abilitativi compresi nell'autorizzazione unica ambientale; g) trasparenza e riproducibilita': gli oneri devono essere calcolabili in modo semplice e senza ambiguita' dal richiedente l'autorizzazione unica ambientale al momento della presentazione della relativa domanda, in relazione ai titoli abilitativi effettivamente richiesti. 2. L'accordo di cui al comma 1 e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 3. Gli oneri istruttori sono aggiornati periodicamente con le stesse modalita' di cui al comma 1. 4. L'accordo di cui al comma 1 indica altresi' le modalita' di corresponsione degli oneri istruttori, prevedendo l'unicita' del versamento, almeno in caso di richiesta di piu' titoli afferenti allo stesso ente, e le modalita' di riparto degli importi tra le autorita' coinvolte nel procedimento. 5. Gli oneri istruttori si applicano in relazione a ciascuno dei titoli abilitativi confluiti nell'autorizzazione unica ambientale, nonche' ai procedimenti relativi ai medesimi titoli per i quali non sussiste l'obbligo di richiedere l'autorizzazione unica ambientale sulla base di quanto definito dall'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013. Gli oneri istruttori si applicano ai procedimenti avviati a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell'accordo di cui al comma 1. 6. I SUAP e le autorita' competenti riportano sui rispettivi siti istituzionali gli oneri istruttori e le informazioni relative alle modalita' di versamento.