Art. 4 Scarichi di acque reflue urbane 1. Lo scarico proveniente dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e gli scarichi degli scaricatori di piena della rete fognaria riconducibili al medesimo impianto di depurazione sono autorizzati con un'autorizzazione unica ambientale relativa all'intero complesso. 2. Gli scarichi di acque reflue urbane derivanti da reti di rilevante estensione possono essere autorizzati per raggruppamenti e con atti successivi afferenti all'autorizzazione unica ambientale del complesso. La durata dell'autorizzazione unica ambientale e' pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio relativa al primo scarico per il quale e' richiesta l'autorizzazione. In alternativa, l'autorita' competente puo' far decorrere la durata dell'autorizzazione dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale relativa all'impianto di depurazione. In tale caso, le domande di autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena con scadenza anteriore a quella dell'autorizzazione dell'impianto sono presentate direttamente all'autorita' competente secondo le modalita' indicate da quest'ultima, che provvedera' al rilascio di un'autorizzazione di durata quadriennale, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006. Alla scadenza di detta autorizzazione il gestore presenta l'istanza di autorizzazione unica ambientale, che e' rilasciata con atto afferente all'autorizzazione unica ambientale del depuratore. 3. Qualora lo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sia autorizzato nell'ambito di un'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata al complesso degli scaricatori di piena della rete fognaria afferente all'impianto. 4. Ai fini del presente articolo, l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata dal SUAP competente in relazione al comune ove ha sede lo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane. 5. Il responsabile della struttura regionale competente integra, ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale 5/R del 2015, il modello unico regionale e il servizio digitale con le specifiche funzionalita' necessarie alla compilazione guidata della domanda relativa agli scarichi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del modello integrato di cui al comma 5.