Art. 4 
 
                   Scarichi di acque reflue urbane 
 
  1. Lo scarico proveniente dall'impianto di depurazione delle  acque
reflue urbane e gli scarichi degli scaricatori di  piena  della  rete
fognaria riconducibili  al  medesimo  impianto  di  depurazione  sono
autorizzati   con   un'autorizzazione   unica   ambientale   relativa
all'intero complesso. 
  2. Gli scarichi  di  acque  reflue  urbane  derivanti  da  reti  di
rilevante estensione possono essere autorizzati per raggruppamenti  e
con atti successivi afferenti all'autorizzazione unica ambientale del
complesso. La durata dell'autorizzazione unica ambientale e'  pari  a
quindici anni a decorrere dalla data di rilascio  relativa  al  primo
scarico per il quale e' richiesta l'autorizzazione.  In  alternativa,
l'autorita'    competente    puo'    far    decorrere    la    durata
dell'autorizzazione dalla data di rilascio dell'autorizzazione  unica
ambientale relativa all'impianto di depurazione.  In  tale  caso,  le
domande di autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena con
scadenza anteriore a quella  dell'autorizzazione  dell'impianto  sono
presentate direttamente all'autorita' competente secondo le modalita'
indicate  da   quest'ultima,   che   provvedera'   al   rilascio   di
un'autorizzazione  di  durata  quadriennale,  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 152/2006. Alla scadenza  di  detta  autorizzazione  il
gestore presenta l'istanza di autorizzazione unica ambientale, che e'
rilasciata con atto afferente all'autorizzazione unica ambientale del
depuratore. 
  3. Qualora lo scarico  dell'impianto  di  depurazione  delle  acque
reflue  urbane  sia  autorizzato  nell'ambito  di   un'autorizzazione
integrata ambientale, l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata
al complesso degli scaricatori di piena della rete fognaria afferente
all'impianto. 
  4. Ai fini del presente articolo, l'autorizzazione unica ambientale
e' rilasciata dal SUAP competente in relazione al comune ove ha  sede
lo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane. 
  5. Il responsabile della struttura regionale competente integra, ai
sensi dell'art. 7 del regolamento regionale 5/R del 2015, il  modello
unico  regionale  e  il   servizio   digitale   con   le   specifiche
funzionalita' necessarie  alla  compilazione  guidata  della  domanda
relativa agli scarichi di cui al comma 1. 
  6. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dalla data di pubblicazione del modello integrato di cui al
comma 5.