Art. 5 
 
       Autorizzazioni agli scarichi soggetti a rinnovo tacito 
 
  1. L'autorizzazione unica ambientale rilasciata esclusivamente  per
lo scarico delle acque reflue  provenienti  dalle  attivita'  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 7  aprile
2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione  agli  scarichi
delle acque reflue domestiche e modifiche  alla  legge  regionale  30
aprile 1996, n. 22) si intende tacitamente  rinnovata  ogni  quindici
anni ai sensi della predetta legge regionale.