Art. 5 Autorizzazioni agli scarichi soggetti a rinnovo tacito 1. L'autorizzazione unica ambientale rilasciata esclusivamente per lo scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22) si intende tacitamente rinnovata ogni quindici anni ai sensi della predetta legge regionale.