Art. 11 
 
                 Riconoscimento del merito sportivo 
 
  1.  La  Provincia  assegna  annualmente,  per  ciascun  genere,  un
riconoscimento per meriti sportivi all'atleta o all'associazione  che
si'  sono  distinti  per  l'attivita'  agonistica  svolta  a  livello
nazionale o internazionale. 
  2. Per i fini del comma 1 il  tavolo  dello  sport  sottopone  alla
Giunta provinciale una terna di nominativi di atleti, segnalati dalle
associazioni sportive, o di associazioni  sportive,  segnalate  dalle
rispettive federazioni. 
  3. Gli atleti e le associazioni  sportive  che  hanno  ricevuto  il
riconoscimento previsto da questo articolo sono  iscritti  nell'«albo
provinciale dell'alloro dello sport trentino». Gli iscritti nell'albo
sono invitati alla conferenza provinciale per lo sport.