Art. 11 Riconoscimento del merito sportivo 1. La Provincia assegna annualmente, per ciascun genere, un riconoscimento per meriti sportivi all'atleta o all'associazione che si' sono distinti per l'attivita' agonistica svolta a livello nazionale o internazionale. 2. Per i fini del comma 1 il tavolo dello sport sottopone alla Giunta provinciale una terna di nominativi di atleti, segnalati dalle associazioni sportive, o di associazioni sportive, segnalate dalle rispettive federazioni. 3. Gli atleti e le associazioni sportive che hanno ricevuto il riconoscimento previsto da questo articolo sono iscritti nell'«albo provinciale dell'alloro dello sport trentino». Gli iscritti nell'albo sono invitati alla conferenza provinciale per lo sport.