Art. 12 
 
      Ricaduta in termini di salute e di benessere psico-fisico 
 
  1. Gli strumenti di  pianificazione  e  programmazione  provinciale
prevedono misure idonee per lo sviluppo  delle  attivita'  motoria  e
sportiva, al fine di favorire la ricaduta delle politiche di  settore
in  termini  di  salute,  benessere  psico-fisico  e  sociale  e   di
promuovere il  coinvolgimento  femminile  nell'attivita'  sportiva  e
motoria, anche grazie a programmi di educazione  e  formazione  sulla
cultura sportiva, nel rispetto delle questioni di genere. 
  2. Per i fini del comma 1 il  tavolo  dello  sport  puo'  formulare
proposte,  osservazioni  o  misure  specifiche  relative   al   piano
provinciale per la salute previsto dall'articolo  8-bis  della  legge
provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle  politiche
sociali 2007). 
  3. Il tavolo dello sport puo' formulare proposte  di  azioni  e  di
misure volte ad agevolare l'accesso ai  controlli  sanitari  previsti
dalla disciplina statale necessari per verificare  le  condizioni  di
salute dei praticanti un'attivita' sportiva.