Art. 12 Ricaduta in termini di salute e di benessere psico-fisico 1. Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale prevedono misure idonee per lo sviluppo delle attivita' motoria e sportiva, al fine di favorire la ricaduta delle politiche di settore in termini di salute, benessere psico-fisico e sociale e di promuovere il coinvolgimento femminile nell'attivita' sportiva e motoria, anche grazie a programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva, nel rispetto delle questioni di genere. 2. Per i fini del comma 1 il tavolo dello sport puo' formulare proposte, osservazioni o misure specifiche relative al piano provinciale per la salute previsto dall'articolo 8-bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007). 3. Il tavolo dello sport puo' formulare proposte di azioni e di misure volte ad agevolare l'accesso ai controlli sanitari previsti dalla disciplina statale necessari per verificare le condizioni di salute dei praticanti un'attivita' sportiva.