Art. 17 
 
                       Sport professionistico 
 
  1. La Provincia puo' sostenere atleti professionisti o  squadre  di
professionisti, anche per promuovere l'immagine del Trentino, con  le
modalita' previste da questo articolo e dalla legge provinciale sulla
promozione turistica 2002. 
  2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e' le  modalita'  per
l'attuazione del comma 1, promuovendo accordi di  programma  con  gli
enti locali e i soggetti pubblici e privati, per coordinare le misure
e le modalita' del sostegno agli atleti professionisti e alle squadre
di professionisti. 
  3.  Questo  articolo  si  applica  anche  alle   squadre   e   alle
associazioni  non  professionistiche  che  partecipano  a  campionati
nazionali della massima serie.