Art. 17 Sport professionistico 1. La Provincia puo' sostenere atleti professionisti o squadre di professionisti, anche per promuovere l'immagine del Trentino, con le modalita' previste da questo articolo e dalla legge provinciale sulla promozione turistica 2002. 2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e' le modalita' per l'attuazione del comma 1, promuovendo accordi di programma con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati, per coordinare le misure e le modalita' del sostegno agli atleti professionisti e alle squadre di professionisti. 3. Questo articolo si applica anche alle squadre e alle associazioni non professionistiche che partecipano a campionati nazionali della massima serie.