Art. 19 Attrezzature medico-sportive 1. Per garantire la sicurezza degli atleti nello svolgimento dell'attivita' sportiva la Giunta provinciale, anche su proposta del tavolo dello sport, individua le tipologie di attrezzature medico-sportive per le quali puo' essere concesso un contributo ai proprietari e ai gestori di impianti sportivi, anche in relazione agli obblighi imposti dalla normativa statale, nel limite massimo del 95 per cento della spesa ammessa. Il medesimo contributo spetta alle associazioni sportive e alle societa' sportive dilettantistiche e professionistiche qualora detti obblighi siano loro trasferiti. 2. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita), in particolare con riferimento agli aspetti attinenti la responsabilita'.