Art. 19 
 
                    Attrezzature medico-sportive 
 
  1. Per  garantire  la  sicurezza  degli  atleti  nello  svolgimento
dell'attivita' sportiva la Giunta provinciale, anche su proposta  del
tavolo  dello  sport,  individua   le   tipologie   di   attrezzature
medico-sportive per le quali puo' essere concesso  un  contributo  ai
proprietari e ai gestori di impianti  sportivi,  anche  in  relazione
agli obblighi imposti dalla normativa statale, nel limite massimo del
95 per cento della spesa ammessa. Il medesimo contributo spetta  alle
associazioni sportive e alle  societa'  sportive  dilettantistiche  e
professionistiche qualora detti obblighi siano loro trasferiti. 
  2. Resta fermo quanto previsto  dal  decreto  del  Ministero  della
salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attivita'
sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione  e
l'utilizzo di defibrillatori  semiautomatici  e  di  eventuali  altri
dispositivi salvavita), in particolare con riferimento  agli  aspetti
attinenti la responsabilita'.