Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini di questa legge s'intende per: 
    a) «attivita' sportiva»:  qualsiasi  forma  di  attivita'  fisica
finalizzata alla  pratica  di  una  disciplina  sportiva  svolta  nel
rispetto delle regole e dei codici  di  comportamento  fissati  dalle
federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e
dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato  olimpico
nazionale  italiano  (CONI),  per  l'ottenimento  di   risultati   in
competizioni a tutti i livelli; 
    b) «attivita' motoria»: l'attivita' fisica liberamente  praticata
per  il  benessere  psico-fisico  e   per   un'equilibrata   crescita
personale, culturale e sociale lungo tutto l'arco della vita; 
    c) «talento sportivo»: l'atleta capace e meritevole che  dimostra
particolari  attitudini  sportive  degne  di  essere  valorizzate   e
sostenute,  anche  perche'  raggiunga  alti  livelli  di  prestazioni
sportive; 
    d) «sport giovanile»: la pratica di un'attivita' fisica da  parte
dei giovani fino a venticinque anni, che si prefigge  di  sviluppare,
in particolare, le capacita' motorie e coordinative. 
  2. Questa legge e' citata usando il seguente titolo  breve:  «legge
provinciale sullo sport 2016».