Art. 2 Definizioni 1. Ai fini di questa legge s'intende per: a) «attivita' sportiva»: qualsiasi forma di attivita' fisica finalizzata alla pratica di una disciplina sportiva svolta nel rispetto delle regole e dei codici di comportamento fissati dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'ottenimento di risultati in competizioni a tutti i livelli; b) «attivita' motoria»: l'attivita' fisica liberamente praticata per il benessere psico-fisico e per un'equilibrata crescita personale, culturale e sociale lungo tutto l'arco della vita; c) «talento sportivo»: l'atleta capace e meritevole che dimostra particolari attitudini sportive degne di essere valorizzate e sostenute, anche perche' raggiunga alti livelli di prestazioni sportive; d) «sport giovanile»: la pratica di un'attivita' fisica da parte dei giovani fino a venticinque anni, che si prefigge di sviluppare, in particolare, le capacita' motorie e coordinative. 2. Questa legge e' citata usando il seguente titolo breve: «legge provinciale sullo sport 2016».