Art. 21 Strumenti per promuovere lo sport di cittadinanza per tutti 1. Ferme restando le misure previste nell'ambito delle politiche riguardanti i settori economici, della salute, del lavoro e del sistema educativo provinciale nonche' quelle definite in questa legge, la Provincia per promuovere lo sport di cittadinanza per tutti: a) concorre al finanziamento di progetti di promozione dell'attivita' motoria, anche di durata pluriennale, presentati da federazioni sportive, da discipline associate e da enti di promozione sportiva, anche in collaborazione con le associazioni loro affiliate, per favorire la crescita dei praticanti delle diverse attivita' motorie; b) promuove accordi di programma tra enti pubblici e privati diretti a individuare le misure utili per favorire: 1) l'attivita' motoria di uomini e donne di ogni eta', anche con disabilita', per tutto l'arco della vita; 2) la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia con l'attivita' sportiva e un'equa partecipazione delle donne e degli uomini, anche superando gli stereotipi; 3) l'organizzazione coordinata di eventi di informazione, di sensibilizzazione e di promozione sportiva; 4) il coordinamento delle iniziative proposte dalle associazioni sportive operanti nell'ambito del territorio trentino e la loro diffusione. 2. La Provincia destina annualmente una quota massima del 10 per cento delle risorse di parte corrente destinate alle attivita' sportive per il sostegno delle iniziative previste da questo articolo.