Art. 21 
 
     Strumenti per promuovere lo sport di cittadinanza per tutti 
 
  1. Ferme restando le misure previste  nell'ambito  delle  politiche
riguardanti i settori economici,  della  salute,  del  lavoro  e  del
sistema educativo  provinciale  nonche'  quelle  definite  in  questa
legge, la Provincia per  promuovere  lo  sport  di  cittadinanza  per
tutti: 
    a)  concorre  al  finanziamento   di   progetti   di   promozione
dell'attivita' motoria, anche di durata  pluriennale,  presentati  da
federazioni sportive, da discipline associate e da enti di promozione
sportiva, anche in collaborazione con le associazioni loro affiliate,
per favorire la  crescita  dei  praticanti  delle  diverse  attivita'
motorie; 
    b) promuove accordi di programma  tra  enti  pubblici  e  privati
diretti a individuare le misure utili per favorire: 
      1) l'attivita' motoria di uomini e donne di  ogni  eta',  anche
con disabilita', per tutto l'arco della vita; 
      2) la conciliazione  dei  tempi  di  lavoro  e  di  cura  della
famiglia con l'attivita'  sportiva  e  un'equa  partecipazione  delle
donne e degli uomini, anche superando gli stereotipi; 
      3) l'organizzazione coordinata di eventi  di  informazione,  di
sensibilizzazione e di promozione sportiva; 
      4)   il   coordinamento   delle   iniziative   proposte   dalle
associazioni sportive operanti nell'ambito del territorio trentino  e
la loro diffusione. 
  2. La Provincia destina annualmente una quota massima  del  10  per
cento delle  risorse  di  parte  corrente  destinate  alle  attivita'
sportive  per  il  sostegno  delle  iniziative  previste  da   questo
articolo.