Art. 24 
 
                           Borse di studio 
 
  1. Ai giovani atleti  residenti  in  provincia  e  frequentanti  un
percorso d'istruzione o formazione possono essere concesse  borse  di
studio, tenuto conto del merito sportivo e scolastico.  Le  borse  di
studio sono erogate ai sensi dell'art.  73  della  legge  provinciale
sulla scuola 2006.