Art. 3 Obiettivi 1. In attuazione dell'art. 1 la Provincia favorisce e sostiene: a) la diffusione dell'attivita' motoria e l'attivita' sportiva dilettantistica; b) la pratica sportiva delle persone con disabilita'; c) l'attivita' sportiva di alto livello, anche professionistica, e la promozione dei talenti sportivi; d) la formazione dei dirigenti e degli operatori dell'associazionismo sportivo; e) la fruibilita' degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive e dei cittadini; f) la dotazione degli impianti sportivi, in relazione alla vocazione del territorio, e il loro miglioramento. 2. La Provincia valorizza l'attivita' sportiva e l'attivita' motoria quali fattori di crescita, di parita' di accesso per donne e uomini, di socializzazione, di tutela della salute e di sviluppo del benessere psico-fisico, e individua quali ambiti d'intervento l'attivita' agonistica, quella motoria e quella rivolta a favorire lo sport per persone con disabilita', per promuovere corretti stili di vita, migliorare e mantenere le condizioni psico-fisiche della persona e per il prolungamento dello stato di autosufficienza. 3. La Provincia realizza quanto previsto dal comma 1, in particolare attraverso: il sostegno all'associazionismo sportivo, la formazione giovanile; il finanziamento di attivita' sportive, di manifestazioni sportive e di grandi eventi, delle attrezzature sportive, anche per le persone con disabilita', e degli impianti sportivi; la prevenzione e la tutela sanitaria degli sportivi; l'aggiornamento professionale dei dirigenti sportivi e degli operatori; la ricerca scientifica e tecnologica; l'attivita' sportiva e motoria nelle istituzioni scolastiche e formative; la valorizzazione dei talenti sportivi; la realizzazione di studi, convegni e pubblicazioni per una cultura dell'attivita' sportiva; il contrasto agli illeciti sportivi e al doping.