Art. 31 
 
             Gestione di impianti di particolare rilievo 
 
  1. Per  promuovere  lo  sport  di  alto  livello  in  Trentino,  la
Provincia, nel rispetto della normativa europea in materia  di  aiuti
di' Stato, sostiene le spese  di  gestione  degli  impianti  sportivi
degli enti locali individuati dalla Giunta provinciale che hanno,  in
alternativa, le seguenti caratteristiche: 
    a)   significativa   complessita'   tecnologica,   unicita'   nel
territorio provinciale  e  destinazione  a  competizioni  di  livello
internazionale; 
    b) riconoscimento  da  parte  delle  federazioni  sportive  quale
centro sportivo d'interesse e  utilizzo,  con  una  frequenza  minima
stabilita  dalla  Giunta  provinciale  per  ciascun   impianto,   per
allenamenti e gare da parte di squadre nazionali. 
  2. Il comma 1 si applica anche agli impianti sportivi di proprieta'
di soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa  europea
in materia di aiuti di Stato. La Giunta  provinciale,  previo  parere
della competente commissione permanente  del  Consiglio  provinciale,
stabilisce i criteri  e  le  modalita'  per  la  presentazione  delle
domande di concessione dei finanziamenti, per  la  definizione  delle
spese   ammissibili,   per   la   determinazione   dell'entita'   del
finanziamento e per la sua erogazione. 
  3. Gli interventi previsti dal comma 1 a favore degli  enti  locali
sono finanziati nell'ambito delle risorse della finanza locale.