Art. 31 Gestione di impianti di particolare rilievo 1. Per promuovere lo sport di alto livello in Trentino, la Provincia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di' Stato, sostiene le spese di gestione degli impianti sportivi degli enti locali individuati dalla Giunta provinciale che hanno, in alternativa, le seguenti caratteristiche: a) significativa complessita' tecnologica, unicita' nel territorio provinciale e destinazione a competizioni di livello internazionale; b) riconoscimento da parte delle federazioni sportive quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima stabilita dalla Giunta provinciale per ciascun impianto, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali. 2. Il comma 1 si applica anche agli impianti sportivi di proprieta' di soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti, per la definizione delle spese ammissibili, per la determinazione dell'entita' del finanziamento e per la sua erogazione. 3. Gli interventi previsti dal comma 1 a favore degli enti locali sono finanziati nell'ambito delle risorse della finanza locale.