Art. 39 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1.  La  Giunta  provinciale,  sentita  la  competente   commissione
permanente del Consiglio  provinciale,  stabilisce  i  criteri  e  le
Modalita' per l'attuazione di questa legge e per  la  gestione  e  la
concessione  dei  relativi  finanziamenti;  la   deliberazione   puo'
prevedere  quale  forma  di  semplificazione  che  le  domande  siano
esaminate secondo procedure di  tipo  automatico  limitatamente  alle
tipologie di iniziative  individuate  dalla  medesima  deliberazione.
Stabilisce, in particolare: 
    a) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di
concessione di contributi e di finanziamenti; 
    b) i criteri per la determinazione della spesa  ammissibile  alle
agevolazioni; 
    c) i criteri per la determinazione  delle  agevolazioni,  tenendo
conto anche delle risorse proprie dei soggetti beneficiari; 
    d)  le  modalita'  di  erogazione  delle  agevolazioni,  se   non
disciplinate dalla legge; 
    e) le modalita' di rendicontazione delle spese.