Art. 39 Disposizioni attuative 1. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri e le Modalita' per l'attuazione di questa legge e per la gestione e la concessione dei relativi finanziamenti; la deliberazione puo' prevedere quale forma di semplificazione che le domande siano esaminate secondo procedure di tipo automatico limitatamente alle tipologie di iniziative individuate dalla medesima deliberazione. Stabilisce, in particolare: a) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di concessione di contributi e di finanziamenti; b) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile alle agevolazioni; c) i criteri per la determinazione delle agevolazioni, tenendo conto anche delle risorse proprie dei soggetti beneficiari; d) le modalita' di erogazione delle agevolazioni, se non disciplinate dalla legge; e) le modalita' di rendicontazione delle spese.