Art. 4 Linee guida provinciali per la promozione sportiva 1. La Provincia adotta le linee guida provinciali per la promozione sportiva per delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorita' relative allo sport e all'attivita' motoria in ambito provinciale. Le linee guida sono definite in coerenza con il programma provinciale di sviluppo e in raccordo e coordinamento con le politiche giovanili e con le politiche nei settori economici, della salute, del lavoro, del sistema educativo provinciale, e con attenzione a favorire la partecipazione equa di genere. Esse individuano anche le aree in cui sviluppare progetti intersettoriali, nonche' quanto previsto per gli impianti dall'articolo 33, comma 2. 2. Per favorire la partecipazione ai processi decisionali di definizione delle linee guida la Provincia, anche tramite incontri pubblici sul territorio, garantisce il coinvolgimento e il dialogo con la societa' civile e le istituzioni, attraverso una procedura di consultazione pubblica attivata sul sito istituzionale della Provincia; la consultazione si svolge per almeno trenta giorni. 3. Le linee guida sono approvate dalla Giunta provinciale, sentito il tavolo dello sport previsto dall'art. 9, il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale; durano per la legislatura e comunque fino all'approvazione delle nuove linee guida; possono essere aggiornate, in corso di legislatura, ogniqualvolta se ne ravvisa la necessita'. 4. Le rilevazioni e le ricerche necessarie per la conoscenza statistica del fenomeno sportivo nei suoi vari aspetti, anche con riferimento ai soggetti che praticano o curano le attivita' sportive nonche' alle infrastrutture sportive, sono previste, in accordo con la struttura provinciale competente, nel programma statistico provinciale e realizzate secondo le disposizioni della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attivita' statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Le rilevazioni statistiche sono predisposte distinte anche per genere.