Art. 4 
 
         Linee guida provinciali per la promozione sportiva 
 
  1. La Provincia adotta le linee guida provinciali per la promozione
sportiva per delineare le strategie,  gli  obiettivi  generali  e  le
priorita' relative allo  sport  e  all'attivita'  motoria  in  ambito
provinciale.  Le  linee  guida  sono  definite  in  coerenza  con  il
programma provinciale di sviluppo e in raccordo e  coordinamento  con
le politiche giovanili e con  le  politiche  nei  settori  economici,
della salute, del lavoro, del sistema educativo  provinciale,  e  con
attenzione  a  favorire  la  partecipazione  equa  di  genere.   Esse
individuano anche le aree in cui sviluppare progetti intersettoriali,
nonche' quanto previsto per gli impianti dall'articolo 33, comma 2. 
  2. Per  favorire  la  partecipazione  ai  processi  decisionali  di
definizione delle linee guida la Provincia,  anche  tramite  incontri
pubblici sul territorio, garantisce il coinvolgimento  e  il  dialogo
con la societa' civile e le istituzioni, attraverso una procedura  di
consultazione  pubblica  attivata  sul   sito   istituzionale   della
Provincia; la consultazione si svolge per almeno trenta giorni. 
  3. Le linee guida sono approvate dalla Giunta provinciale,  sentito
il tavolo dello  sport  previsto  dall'art.  9,  il  Consiglio  delle
autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio
provinciale;   durano   per   la   legislatura   e   comunque    fino
all'approvazione delle nuove linee guida; possono essere  aggiornate,
in corso di legislatura, ogniqualvolta se ne ravvisa la necessita'. 
  4. Le rilevazioni  e  le  ricerche  necessarie  per  la  conoscenza
statistica del fenomeno sportivo nei suoi  vari  aspetti,  anche  con
riferimento ai soggetti che praticano o curano le attivita'  sportive
nonche' alle infrastrutture sportive, sono previste, in  accordo  con
la  struttura  provinciale  competente,  nel   programma   statistico
provinciale  e  realizzate  secondo  le  disposizioni   della   legge
provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attivita' statistica
e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni  della
legge provinciale n.  13  del  2009,  in  materia  di  promozione  di
prodotti  agricoli  a  basso  impatto  ambientale,  e   della   legge
provinciale sui lavori pubblici  1993).  Le  rilevazioni  statistiche
sono predisposte distinte anche per genere.