Art. 41 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla data  di  approvazione  delle  disposizioni  attuative
previste  dall'art.  39  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
provinciali abrogate dall'art. 42. 
  2. Per garantire la dotazione di' defibrillatori in relazione  agli
obblighi imposti dalla normativa statale, in particolare dal  decreto
del  Ministro  della  salute  24  aprile  2013,   la   Provincia   e'
autorizzata, in prima applicazione, a concedere i contributi  secondo
quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle altre
disposizioni della presente legge.