Art. 41 Disposizioni transitorie 1. Fino alla data di approvazione delle disposizioni attuative previste dall'art. 39 continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali abrogate dall'art. 42. 2. Per garantire la dotazione di' defibrillatori in relazione agli obblighi imposti dalla normativa statale, in particolare dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, la Provincia e' autorizzata, in prima applicazione, a concedere i contributi secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.