Art. 5 
 
           Carta dei diritti, e dei doveri dello sportivo 
 
  1. La carta dei diritti e dei doveri dello sportivo, predisposta su
iniziativa  del  tavolo  dello  sport  e   approvata   dalla   Giunta
provinciale, sentite le federazioni sportive, le discipline, sportive
associate e gli  enti  di  promozione  sportiva  operanti  in  ambito
locale, contiene informazioni sui diritti e sui doveri dello sportivo
per quanto attiene alla  fruizione  dei  servizi  e  delle  strutture
sportive,  all'utilizzo  dei  mezzi  di  trasporto  e  all'assistenza
sanitaria. La carta informa anche sulle norme vigenti in  materia  di
rispetto  e  tutela  dei  luoghi  d'interesse  turistico,  sui   beni
ambientali e culturali, sugli usi e le consuetudini locali. 
  2. La Provincia promuove la conoscenza della  carta  attraverso  la
pubblicazione sul suo  sito  istituzionale,  la  presentazione  nelle
scuole e nelle manifestazioni sportive e di promozione sportiva per i
giovani.