Art. 5 Carta dei diritti, e dei doveri dello sportivo 1. La carta dei diritti e dei doveri dello sportivo, predisposta su iniziativa del tavolo dello sport e approvata dalla Giunta provinciale, sentite le federazioni sportive, le discipline, sportive associate e gli enti di promozione sportiva operanti in ambito locale, contiene informazioni sui diritti e sui doveri dello sportivo per quanto attiene alla fruizione dei servizi e delle strutture sportive, all'utilizzo dei mezzi di trasporto e all'assistenza sanitaria. La carta informa anche sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela dei luoghi d'interesse turistico, sui beni ambientali e culturali, sugli usi e le consuetudini locali. 2. La Provincia promuove la conoscenza della carta attraverso la pubblicazione sul suo sito istituzionale, la presentazione nelle scuole e nelle manifestazioni sportive e di promozione sportiva per i giovani.