Art. 7 
 
                               Marchi 
 
  1. La Provincia istituisce il marchio «Trentina green sport»  e  il
marchio «Trentino White sport» al fine di contribuire  allo  sviluppo
sostenibile del territorio e delle pratiche sportive  rispettivamente
dell'outdoor estivo e del prodotto neve invernale. 
  2. I marchi previsti  dal  comma  1  sono  costituiti  da  elementi
geometrici che richiamano le caratteristiche e  le  peculiarita'  del
territorio provinciale. 
  3.  La  Giunta   provinciale   definisce   con   deliberazione   le
caratteristiche dei marchi e disciplina le modalita' relative all'uso
e alla riproduzione degli stessi.