Art. 7 Marchi 1. La Provincia istituisce il marchio «Trentina green sport» e il marchio «Trentino White sport» al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive rispettivamente dell'outdoor estivo e del prodotto neve invernale. 2. I marchi previsti dal comma 1 sono costituiti da elementi geometrici che richiamano le caratteristiche e le peculiarita' del territorio provinciale. 3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le caratteristiche dei marchi e disciplina le modalita' relative all'uso e alla riproduzione degli stessi.