Art. 8 Conferenza provinciale per lo sport 1. L'assessore provinciale competente in materia di sport indice ogni due anni la conferenza provinciale per lo sport, alla quale sono invitati i rappresentanti, gli operatorie i lavoratori del settore sportivo, i rappresentanti delle autonomie locali, i referenti del sistema dell'istruzione e della formazione, gli altri soggetti dello sport interessati e dei settori economici e sociali collegati. 2. Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi al tavolo dello sport previsto dall'articolo 9 e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.