Art. 8 
 
                 Conferenza provinciale per lo sport 
 
  1. L'assessore provinciale competente in materia  di  sport  indice
ogni due anni la conferenza provinciale per lo sport, alla quale sono
invitati i rappresentanti, gli operatorie i  lavoratori  del  settore
sportivo, i rappresentanti delle autonomie locali,  i  referenti  del
sistema dell'istruzione e della formazione, gli altri soggetti  dello
sport interessati e dei settori economici e sociali collegati. 
  2. Gli atti conclusivi della conferenza sono  trasmessi  al  tavolo
dello sport previsto dall'articolo 9 e  alla  competente  commissione
permanente del Consiglio provinciale.