(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 10 maggio 2016) (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga La seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Questa legge disciplina il servizio di assistenza e consulenza psicologica individuale, di coppia, familiare e di gruppo, nonche' gli interventi di sostegno destinati in modo coordinato e integrato alla tutela e promozione del benessere psicologico della persona in tutte le fasi della vita attraverso attivita' di supporto qualificato, diagnosi, cura e riabilitazione, mirati al trattamento di sintomatologie specifiche afferenti alle capacita' cognitive, affettive e relazionali dell'individuo, alla prevenzione del disagio emotivo e alla promozione del benessere psico-fisico della persona. 2. Per i fini del comma 1 la Provincia valorizza i profili di integrazione sanitaria e socio-assistenziale e il coordinamento tra la medicina di base e le strutture sanitarie di supporto psicologico pubbliche e private operanti sul territorio.