(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 10 maggio 2016) 
 
  (Omissis). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
    
La seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Questa legge disciplina il servizio di assistenza  e  consulenza
psicologica individuale, di coppia, familiare e  di  gruppo,  nonche'
gli interventi di sostegno destinati in modo coordinato  e  integrato
alla tutela e promozione del benessere psicologico della  persona  in
tutte  le  fasi  della  vita   attraverso   attivita'   di   supporto
qualificato, diagnosi, cura e riabilitazione, mirati  al  trattamento
di sintomatologie  specifiche  afferenti  alle  capacita'  cognitive,
affettive e relazionali dell'individuo, alla prevenzione del  disagio
emotivo e alla promozione del benessere psico-fisico della persona. 
  2. Per i fini del comma 1  la  Provincia  valorizza  i  profili  di
integrazione sanitaria e socio-assistenziale e il  coordinamento  tra
la medicina di base e le strutture sanitarie di supporto  psicologico
pubbliche e private operanti sul territorio.