Art. 2 Promozione del benessere psico-fisico della persona 1. Per l'attuazione di questa legge la Provincia promuove l'attivita' di assistenza psicologica svolta dalle unita' operative di psicologia presso le proprie sedi, dai consultori e dalle altre strutture sanitarie, anche in modo integrato con le articolazioni sanitario-assistenziali territoriali previste dall'art. 45 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e dall'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010). 2. La Provincia promuove, inoltre, il coordinamento e l'integrazione degli interventi di tipo diagnostico-terapeutico di carattere multidisciplinare con i percorsi assistenziali di tipo relazionale promossi dalle reti sociali e dai soggetti del terzo settore impegnati a promuovere il benessere psico-fisico della persona e a rimuovere le situazioni di marginalita' e disagio.