Art. 2 
 
         Promozione del benessere psico-fisico della persona 
 
  1.  Per  l'attuazione  di  questa  legge  la   Provincia   promuove
l'attivita' di assistenza psicologica svolta dalle  unita'  operative
di psicologia presso le proprie sedi, dai consultori  e  dalle  altre
strutture sanitarie, anche in modo  integrato  con  le  articolazioni
sanitario-assistenziali  territoriali  previste  dall'art.  45  della
legge provinciale 27 luglio 2007,  n.  13  (legge  provinciale  sulle
politiche sociali 2007), e dall'art. 21 della  legge  provinciale  23
luglio 2010, n. 16  (legge  provinciale  sulla  tutela  della  salute
2010). 
  2.   La   Provincia   promuove,   inoltre,   il   coordinamento   e
l'integrazione degli interventi di  tipo  diagnostico-terapeutico  di
carattere multidisciplinare con  i  percorsi  assistenziali  di  tipo
relazionale promossi dalle reti sociali  e  dai  soggetti  del  terzo
settore  impegnati  a  promuovere  il  benessere  psico-fisico  della
persona e a rimuovere le situazioni di marginalita' e disagio.