Art. 3 
 
           Servizio di consulenza e assistenza psicologica 
 
  1.  Le  prestazioni  di   consulenza   e   assistenza   psicologica
disciplinate da questa  legge  sono  erogate  in  via  diretta  dalle
seguenti strutture sanitarie operanti sul territorio provinciale: 
    a) strutture sanitarie pubbliche, distrettuali e ospedaliere; 
    b) realta' del privato sociale e studi associati di psicologia  e
psicoterapia accreditati e convenzionati con  il  servizio  sanitario
provinciale. 
  2. La Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente
commissione  permanente  del  Consiglio  provinciale,   i   requisiti
qualitativi minimi ai fini dell'accreditamento dei soggetti  previsti
dal comma  1,  lettera  b).  In  particolare  definisce  i  necessari
standard professionali e vincola all'adozione di modalita'  operative
che garantiscano un approccio multidisciplinare, di integrazione  fra
servizi e di formazione continua. 
  3. La convenzione prevista dal comma 1, lettera b),  stabilisce  in
particolare le linee guida, i protocolli e le  tariffe  da  applicare
alle prestazioni previste da questa legge.