Art. 3 Servizio di consulenza e assistenza psicologica 1. Le prestazioni di consulenza e assistenza psicologica disciplinate da questa legge sono erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti sul territorio provinciale: a) strutture sanitarie pubbliche, distrettuali e ospedaliere; b) realta' del privato sociale e studi associati di psicologia e psicoterapia accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale. 2. La Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti qualitativi minimi ai fini dell'accreditamento dei soggetti previsti dal comma 1, lettera b). In particolare definisce i necessari standard professionali e vincola all'adozione di modalita' operative che garantiscano un approccio multidisciplinare, di integrazione fra servizi e di formazione continua. 3. La convenzione prevista dal comma 1, lettera b), stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste da questa legge.