Art. 4 
 
                     Commissione di valutazione 
 
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di  questa  legge
la Provincia istituisce una commissione di valutazione, quale  organo
tecnico-consultivo per l'esercizio  delle  funzioni  disciplinate  da
questa legge. 
  2. In particolare compete alla commissione: 
    a) fornire supporto tecnico con compiti di verifica, monitoraggio
e  controllo  sugli  interventi  previsti  da   questa   legge,   con
particolare  riferimento  all'efficacia  dei  servizi   forniti   dai
soggetti previsti dall'art. 3,  comma  1,  lettera  b),  evidenziando
eventuali criticita' organizzative  e  gestionali  anche  per  quanto
attiene alle modalita' di erogazione delle prestazioni; 
    b)  esprimere  parere  sui   provvedimenti   attuativi   indicati
nell'art. 5 e sul regolamento di esecuzione; 
    c) formulare  proposte  alla  Giunta  provinciale  in  ordine  al
potenziamento e alla qualificazione dei servizi volti alla  tutela  e
promozione del benessere psicologico della persona in tutte  le  fasi
della vita; 
    d)  esaminare  ogni  altra  questione  riguardante  il  benessere
psicologico della persona sottoposta al parere della  commissione  su
richiesta delle strutture interessate o dei suoi componenti; 
    e) promuovere studi, incontri,  convegni,  seminari,  conferenze,
nonche' ogni altra iniziativa di sensibilizzazione e di  informazione
atta ad  approfondire  le  problematiche  relative  alla  tutela  del
benessere psicologico. 
  3. La commissione e' composta: 
    a) dall'assessore provinciale competente  in  materia  di  tutela
della salute o suo delegato; 
    b) dal presidente dell'ordine degli psicologi della provincia  di
Trento; 
    c) da due funzionari della Provincia di cui uno con qualifica  di
dirigente operanti presso  strutture  aventi  competenze  in  materia
sanitaria; 
    d)  dai  direttori   delle   unita'   operative   di   psicologia
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; 
    e) da due psicologi, designati dall'ordine degli psicologi  della
provincia di Trento. 
  4. La commissione sceglie il presidente tra i propri  componenti  e
stabilisce le proprie regole di funzionamento. 
  5. Ai lavori della commissione possono  partecipare,  su  richiesta
del presidente o dei componenti, in relazione ai temi trattati  nelle
singole riunioni  e  in  aggiunta  ai  componenti,  funzionari  della
Provincia  o  di  altre  amministrazioni  pubbliche,   altre   figure
professionali sanitarie o soggetti esterni  esperti  nelle  questioni
trattate. 
  6. La Giunta provinciale all'atto della  nomina  della  commissione
individua la struttura  provinciale  competente  per  l'attivita'  di
segreteria. 
  7. I componenti della commissione restano in carica per  la  durata
della legislatura. A essi  non  compete  alcun  compenso  o  rimborso
spesa. 
  8. La commissione assicura una costante informazione sulle  proprie
attivita' alla Giunta provinciale  e  le  trasmette  annualmente  una
relazione sull'attivita' svolta.