Art. 4 Commissione di valutazione 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia istituisce una commissione di valutazione, quale organo tecnico-consultivo per l'esercizio delle funzioni disciplinate da questa legge. 2. In particolare compete alla commissione: a) fornire supporto tecnico con compiti di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi previsti da questa legge, con particolare riferimento all'efficacia dei servizi forniti dai soggetti previsti dall'art. 3, comma 1, lettera b), evidenziando eventuali criticita' organizzative e gestionali anche per quanto attiene alle modalita' di erogazione delle prestazioni; b) esprimere parere sui provvedimenti attuativi indicati nell'art. 5 e sul regolamento di esecuzione; c) formulare proposte alla Giunta provinciale in ordine al potenziamento e alla qualificazione dei servizi volti alla tutela e promozione del benessere psicologico della persona in tutte le fasi della vita; d) esaminare ogni altra questione riguardante il benessere psicologico della persona sottoposta al parere della commissione su richiesta delle strutture interessate o dei suoi componenti; e) promuovere studi, incontri, convegni, seminari, conferenze, nonche' ogni altra iniziativa di sensibilizzazione e di informazione atta ad approfondire le problematiche relative alla tutela del benessere psicologico. 3. La commissione e' composta: a) dall'assessore provinciale competente in materia di tutela della salute o suo delegato; b) dal presidente dell'ordine degli psicologi della provincia di Trento; c) da due funzionari della Provincia di cui uno con qualifica di dirigente operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria; d) dai direttori delle unita' operative di psicologia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; e) da due psicologi, designati dall'ordine degli psicologi della provincia di Trento. 4. La commissione sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le proprie regole di funzionamento. 5. Ai lavori della commissione possono partecipare, su richiesta del presidente o dei componenti, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti, funzionari della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche, altre figure professionali sanitarie o soggetti esterni esperti nelle questioni trattate. 6. La Giunta provinciale all'atto della nomina della commissione individua la struttura provinciale competente per l'attivita' di segreteria. 7. I componenti della commissione restano in carica per la durata della legislatura. A essi non compete alcun compenso o rimborso spesa. 8. La commissione assicura una costante informazione sulle proprie attivita' alla Giunta provinciale e le trasmette annualmente una relazione sull'attivita' svolta.