Art. 5 Provvedimenti attuativi 1. Per l'attuazione di questa legge la Giunta provinciale definisce con deliberazione, in relazione agli interventi previsti dall'art. 1, i percorsi assistenziali, le prestazioni erogabili e le modalita' di accesso, ivi inclusa l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa. 2. La Giunta provinciale determina, in particolare: a) gli indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento sulla base dei criteri previsti dall'art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, e dall'art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, e l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa; b) le tariffe, a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori e degli studi privati di psicologia e psicoterapia, erogate nell'ambito dell'assistenza diretta; c) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento; d) la specificazione dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilita', con particolare riferimento ai cicli di vita e alle condizioni sociali, e la disciplina delle prestazioni di supporto psicologico a essi riservate; e) gli indirizzi volti a definire gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari da attuarsi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, degli organi giudiziari, nonche' di altri enti e organismi associativi operanti sul territorio provinciale aventi finalita' coerenti con gli obiettivi di questa legge, negli ambiti di competenza. 3. Le tariffe previste dal comma 2, lettera b), sono definite sentito l'ordine degli psicologi della provincia di Trento; esse evidenziano i parametri per la remunerazione delle prestazioni in campo psicologico e psicoterapico e possono essere differenziate in relazione a specifiche esigenze sanitarie.