Art. 5 
 
                       Provvedimenti attuativi 
 
  1. Per l'attuazione di questa legge la Giunta provinciale definisce
con deliberazione, in relazione agli interventi previsti dall'art. 1,
i percorsi assistenziali, le prestazioni erogabili e le modalita'  di
accesso, ivi inclusa l'eventuale  compartecipazione  degli  assistiti
alla spesa. 
  2. La Giunta provinciale determina, in particolare: 
    a)  gli   indirizzi   per   la   valutazione   della   situazione
economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento sulla base
dei criteri previsti dall'art. 6 della legge provinciale 1°  febbraio
1993, n. 3, e dall'art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n.
2, e l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa; 
    b) le tariffe, a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori
e  degli  studi  privati  di  psicologia  e   psicoterapia,   erogate
nell'ambito dell'assistenza diretta; 
    c) le prestazioni aggiuntive rispetto ai  livelli  essenziali  di
assistenza definiti dalla  normativa  nazionale,  da  riservare  agli
iscritti al servizio sanitario provinciale residenti in provincia  di
Trento; 
    d) la specificazione dei soggetti in  condizione  di  particolare
vulnerabilita', con particolare riferimento ai cicli di vita  e  alle
condizioni sociali, e la disciplina  delle  prestazioni  di  supporto
psicologico a essi riservate; 
    e) gli indirizzi volti a definire gli interventi di  prevenzione,
cura e riabilitazione di competenza dell'Azienda  provinciale  per  i
servizi sanitari da  attuarsi,  anche  con  il  coinvolgimento  delle
istituzioni scolastiche, degli organi giudiziari,  nonche'  di  altri
enti e organismi  associativi  operanti  sul  territorio  provinciale
aventi finalita' coerenti con gli obiettivi di  questa  legge,  negli
ambiti di competenza. 
  3. Le tariffe previste dal  comma  2,  lettera  b),  sono  definite
sentito l'ordine degli psicologi  della  provincia  di  Trento;  esse
evidenziano i parametri per la  remunerazione  delle  prestazioni  in
campo psicologico e psicoterapico e possono essere  differenziate  in
relazione a specifiche esigenze sanitarie.