Art. 6 
 
                      Disciplina regolamentare 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di  questa  legge
la Provincia approva  il  regolamento  di  esecuzione  contenente  la
disciplina di attuazione degli interventi e le relative procedure  di
raccordo   con   gli   atti    di    programmazione    sanitaria    e
socio-assistenziale, in particolare per quanto attiene ai profili  di
incidenza con gli ambiti dei rapporti familiari, di coppia,  di  cura
dei minori, dell'istruzione, del lavoro e  degli  altri  settori  che
concorrono alla promozione del benessere sociale. 
  2. Il regolamento definisce, inoltre, modalita' e  criteri  per  il
riconoscimento, anche sul piano finanziario, di iniziative e progetti
finalizzati alla tutela  del  benessere  psico-fisico  della  persona
promossi dai soggetti del terzo settore previsti dall'art.  2,  comma
2, di questa legge, anche in modo coordinato con  gli  organismi  non
lucrativi previsti dall'art. 3,  comma  2,  della  legge  provinciale
sulla tutela della salute 2010. 
  3. La Provincia adotta i provvedimenti attuativi indicati nell'art.
5  e  il  regolamento  di  esecuzione  sentiti  la   commissione   di
valutazione, l'ordine degli psicologi della provincia di Trento e  la
competente commissione permanente del Consiglio provinciale.