Art. 6 Disciplina regolamentare 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia approva il regolamento di esecuzione contenente la disciplina di attuazione degli interventi e le relative procedure di raccordo con gli atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale, in particolare per quanto attiene ai profili di incidenza con gli ambiti dei rapporti familiari, di coppia, di cura dei minori, dell'istruzione, del lavoro e degli altri settori che concorrono alla promozione del benessere sociale. 2. Il regolamento definisce, inoltre, modalita' e criteri per il riconoscimento, anche sul piano finanziario, di iniziative e progetti finalizzati alla tutela del benessere psico-fisico della persona promossi dai soggetti del terzo settore previsti dall'art. 2, comma 2, di questa legge, anche in modo coordinato con gli organismi non lucrativi previsti dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. 3. La Provincia adotta i provvedimenti attuativi indicati nell'art. 5 e il regolamento di esecuzione sentiti la commissione di valutazione, l'ordine degli psicologi della provincia di Trento e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.