Art. 7 
 
              Informazioni sull'attuazione della legge 
 
  1.  Dopo  l'approvazione  dei  provvedimenti   attuativi   indicati
nell'art. 5 e del regolamento di  esecuzione  la  Giunta  provinciale
presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione  volta  a
dare puntuale riscontro ai seguenti elementi conoscitivi: 
  a) tipologia delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio  di
assistenza e consulenza psicologica articolate  per  fasce  di  eta',
destinatari e struttura sanitaria erogatrice; 
  b) entita' della domanda e dell'offerta in ordine  al  servizio  di
assistenza e consulenza psicologica con differenziazione dei dati  in
relazione agli ambiti territoriali; 
  c) interventi realizzati in forma diretta; 
  d) valutazione di efficacia degli esiti  clinici  degli  interventi
per classi di eta', diagnosi e durata; 
  e) tempi di attesa; 
    f) analisi dei costi delle prestazioni  erogate  dalle  strutture
previste dall'art. 3, comma 1; 
    g) modalita' di partecipazione economica degli assistiti; 
    h) criticita' riscontrate nell'attuazione della legge. 
  2. La competente commissione permanente del  Consiglio  provinciale
puo'   chiedere   alla   Giunta   provinciale    approfondimenti    e
specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione. 
  3. La Giunta provinciale puo', altresi', trasmettere  gli  elementi
conoscitivi previsti dal comma 1 nell'ambito della relazione prevista
dall'art. 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.