Art. 7 Informazioni sull'attuazione della legge 1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi indicati nell'art. 5 e del regolamento di esecuzione la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione volta a dare puntuale riscontro ai seguenti elementi conoscitivi: a) tipologia delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio di assistenza e consulenza psicologica articolate per fasce di eta', destinatari e struttura sanitaria erogatrice; b) entita' della domanda e dell'offerta in ordine al servizio di assistenza e consulenza psicologica con differenziazione dei dati in relazione agli ambiti territoriali; c) interventi realizzati in forma diretta; d) valutazione di efficacia degli esiti clinici degli interventi per classi di eta', diagnosi e durata; e) tempi di attesa; f) analisi dei costi delle prestazioni erogate dalle strutture previste dall'art. 3, comma 1; g) modalita' di partecipazione economica degli assistiti; h) criticita' riscontrate nell'attuazione della legge. 2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale puo' chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione. 3. La Giunta provinciale puo', altresi', trasmettere gli elementi conoscitivi previsti dal comma 1 nell'ambito della relazione prevista dall'art. 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.