Art. 8 
 
                      Modificazione dell'art. 7 
             della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 
                (legge provinciale sulla scuola 2006) 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale sulla scuola
2006 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. La Provincia promuove, altresi',  nelle  scuole  di  ogni
ordine e grado servizi di consulenza psicologica rivolti  a  studenti
finalizzati a sostenere il loro benessere emotivo e relazionale e  il
loro percorso di crescita in un contesto di multiculturalita', aperto
anche a genitori e docenti, con particolare attenzione agli  studenti
con specifiche fragilita' o a rischio di abbandono scolastico.»