Art. 8 Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) 1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserito il seguente: «3-bis. La Provincia promuove, altresi', nelle scuole di ogni ordine e grado servizi di consulenza psicologica rivolti a studenti finalizzati a sostenere il loro benessere emotivo e relazionale e il loro percorso di crescita in un contesto di multiculturalita', aperto anche a genitori e docenti, con particolare attenzione agli studenti con specifiche fragilita' o a rischio di abbandono scolastico.»