Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione
  9  agosto  2002,  n.  241/2002  (Regolamento  di  attuazione  delle
  disposizioni contenute nel Titolo VIII  della  legge  regionale  16
  gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi
  dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002) 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              241/2002 
 
    1. Al comma 2, dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di  attuazione  delle
disposizioni contenute nel  Titolo  VIII  della  legge  regionale  16
gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche,  ai  sensi
dell'art. 138 della legge regionale n. 2/2002), lettera b),  dopo  le
parole: «due esperti», sono aggiunte le seguenti parole: «o due  loro
sostituti». 
    2. Al comma 2, dell'art.o 3  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  241/2002,  lettera  c),  dopo  le  parole:  «due   guide
alpine-maestri di alpinismo», sono aggiunte le  seguenti  parole:  «o
due loro sostituti». 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              241/2002 
 
    1. Dopo il comma 2, dell'art. 9 del decreto del Presidente  della
Regione 241/2002 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Le guide alpine-maestri di alpinismo  e  gli  aspiranti
guida   alpina   che   hanno   conseguito   l'abilitazione    tecnica
all'esercizio della professione in altre Regioni o Province  autonome
possono  richiedere  l'iscrizione  all'albo  professionale   di   cui
all'art. 123 della legge regionale n. 2/2002.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n.
                              241/2002 
 
    1. Alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Regione n. 241/2002, dopo le parole: «due  esperti»,
sono aggiunte le seguenti parole: «o due loro sostituti». 
    2. Alla lettera c), del comma 2, dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 241/2002,  dopo  le  parole:  «due  guide
speleologiche-maestri di  speleologia»,  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: «o due loro sostituti». 
    3. La lettera d), del comma  2,  dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 241/2002 e' soppressa. 
 
                               Art. 4. 
 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n.
                              241/2002 
 
    1. All'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
241/2002, le parole: «di cui all'articolo 129» sono sostituite  dalle
seguenti parole: «di cui all'articolo 128». 
    2. Dopo il comma 2, dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Regione n. 241/2002 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Le guide speleologiche-maestri  di  speleologia  e  gli
aspiranti guida  speleologica  che  hanno  conseguito  l'abilitazione
tecnica all'esercizio della professione in altre Regioni  o  Province
autonome possono richiedere l'iscrizione  all'albo  professionale  di
cui all'art. 128 della legge regionale n. 2/2002.». 
 
                               Art. 5. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
Visto, Il Presidente: Serracchiani