Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002) (Omissis). Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002 1. Al comma 2, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'art. 138 della legge regionale n. 2/2002), lettera b), dopo le parole: «due esperti», sono aggiunte le seguenti parole: «o due loro sostituti». 2. Al comma 2, dell'art.o 3 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002, lettera c), dopo le parole: «due guide alpine-maestri di alpinismo», sono aggiunte le seguenti parole: «o due loro sostituti». Art. 2. Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002 1. Dopo il comma 2, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina che hanno conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione in altre Regioni o Province autonome possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale di cui all'art. 123 della legge regionale n. 2/2002.». Art. 3. Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002 1. Alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002, dopo le parole: «due esperti», sono aggiunte le seguenti parole: «o due loro sostituti». 2. Alla lettera c), del comma 2, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002, dopo le parole: «due guide speleologiche-maestri di speleologia», sono aggiunte le seguenti parole: «o due loro sostituti». 3. La lettera d), del comma 2, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002 e' soppressa. Art. 4. Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002 1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002, le parole: «di cui all'articolo 129» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'articolo 128». 2. Dopo il comma 2, dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica che hanno conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione in altre Regioni o Province autonome possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale di cui all'art. 128 della legge regionale n. 2/2002.». Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Serracchiani