(Pubblicata nel Supplemento n. 8 
      al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 
                   n. 25/I-II del 21 giugno 2016) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, 
                  recante «Autonomia delle scuole» 
 
  1. L'art. 4 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e' cosi'
sostituito: 
  «Art.  4  (Piano  triennale  dell'offerta  formativa) -   1.   Ogni
istituzione scolastica predispone, con il coinvolgimento di tutte  le
componenti   della   comunita'   scolastica,   il   piano   triennale
dell'offerta  formativa.  Il  piano  e'  il  documento   fondamentale
costitutivo  dell'identita'   culturale   nonche'   dell'orientamento
didattico ed educativo della  scuola  e  comprende  la  progettazione
curricolare, extracurricolare e organizzativa che le  singole  scuole
adottano nell'ambito della loro autonomia. 
  2. Il piano triennale e' coerente con gli obiettivi  formativi  dei
diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realta' locale. Esso  comprende
e  riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche  e   valorizza   le
corrispondenti professionalita' del personale della scuola. 
  3. Le esigenze didattiche, organizzative  e  progettuali  emergenti
dal piano triennale costituiscono uno dei criteri per  l'assegnazione
delle risorse di personale di cui all'art. 15. 
  4.  Il  piano  triennale  contiene  altresi'  gli  obiettivi  e  le
modalita'  delle   attivita'   formative   offerte   dall'istituzione
scolastica e rivolte a tutto il personale della scuola autonoma. 
  5. Il piano  triennale  tiene  conto  delle  misure  dei  piani  di
miglioramento  e  dello  sviluppo  continuo  dell'offerta   formativa
risultanti dagli esiti della valutazione interna ed esterna. 
  6. La dirigente  scolastica  o  il  dirigente  scolastico,  con  il
coinvolgimento di tutte le  componenti  della  comunita'  scolastica,
definisce le linee di indirizzo  per  la  predisposizione  del  piano
triennale. Su tale base, il collegio dei  docenti  elabora  il  piano
triennale, che viene approvato dal consiglio  di  istituto  entro  il
mese di novembre  dell'anno  scolastico  precedente  al  triennio  di
riferimento. Il piano entra in vigore l'anno scolastico successivo  e
puo' essere rivisto annualmente entro il mese di novembre. 
  7. Il piano triennale e' pubblicato e costantemente aggiornato  sul
sito internet della  scuola.  I  piani  triennali  delle  istituzioni
scolastiche autonome sono inoltre pubblicati sul sito internet  della
rispettiva Intendenza scolastica. Per agevolare la  comparazione  dei
piani triennali da parte di alunne, alunni e  famiglie,  l'Intendenza
scolastica    competente    fornisce    alle    scuole    indicazioni
sull'articolazione degli stessi.». 
  2. Dopo l'art. 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12,  e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 13-bis (Valutazione del lavoro  dei  dirigenti  scolastici  e
delle dirigenti scolastiche) -  1.  La  valutazione  del  lavoro  dei
dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche  si  orienta  agli
obiettivi e all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa
nonche' al profilo professionale dei  dirigenti  scolastici  e  delle
dirigenti scolastiche. Essa comprende la valutazione del servizio  in
anno di prova, la valutazione del servizio annuale e  la  valutazione
del servizio globale, che viene effettuata un'unica  volta  nell'arco
dell'incarico dirigenziale. 
  2. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione sono  da
considerare i seguenti ambiti: 
    a) competenze gestionali ed organizzative; 
    b) competenze nell'ambito della gestione  e  dello  sviluppo  del
personale; 
    c)  contributo  al  miglioramento  del   successo   formativo   e
scolastico degli alunni e delle alunne; 
    d) promozione della partecipazione e della collaborazione tra  le
diverse componenti della comunita' scolastica e dei rapporti  con  il
contesto sociale e territoriale; 
    e)  processi  e  misure   di   miglioramento   conseguenti   alla
valutazione interna ed esterna. 
  3. L'intendente scolastica  o  l'intendente  scolastico  competente
provvede alla valutazione del servizio sulla base di una proposta  di
valutazione elaborata da un'ispettrice scolastica o da  un  ispettore
scolastico ovvero da un team  di  valutazione.  A  tal  fine  trovano
applicazione le seguenti disposizioni: 
    a) la valutazione del servizio in anno di prova si  riferisce  al
primo anno di lavoro e riguarda tutti gli ambiti di cui al  comma  2.
La proposta di valutazione viene elaborata da un team di  valutazione
composto da due ispettrici scolastiche o ispettori scolastici; per le
scuole delle localita' ladine il team di valutazione e'  composto  da
un'ispettrice scolastica o un ispettore scolastico  e  da  una  o  un
dirigente dell'Intendenza scolastica ladina; 
    b) la valutazione del servizio  annuale  e'  una  valutazione  in
itinere; la proposta di valutazione viene elaborata da  un'ispettrice
scolastica o da un ispettore scolastico; 
    c) la valutazione del servizio globale viene effettuata una volta
nell'arco dell'incarico dirigenziale e concerne tutti gli  ambiti  di
cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team
di valutazione composto  da  due  ispettrici  scolastiche  o  da  due
ispettori scolastici. 
  4.  Su  richiesta  della  dirigente  scolastica  o  del   dirigente
scolastico  l'intendente   scolastica   o   l'intendente   scolastico
competente puo' approvare anche una forma di valutazione  alternativa
per la valutazione del servizio annuale e globale. 
  5. Le singole Intendenze scolastiche definiscono,  con  riferimento
alle loro diverse realta', gli indicatori e i dettagli operativi  per
la valutazione del servizio. 
  6.  Con   contratto   collettivo   provinciale   vengono   definiti
l'ammontare  del  fondo  per  l'assegnazione  della  retribuzione  di
risultato e i criteri di assegnazione.». 
  3. Il comma 4 dell'art. 15-bis della legge  provinciale  29  giugno
2000, n. 12, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «4. Nell'ambito degli organici delle istituzioni scolastiche puo'
essere impiegato,  oltre  al  personale  con  specifica  abilitazione
all'insegnamento, anche personale docente in possesso di abilitazione
all'insegnamento  per  altri  gradi  di  scuola,  purche'  lo  stesso
disponga  di  idonee  competenze  disciplinari   e   didattiche   per
l'insegnamento da impartire. Tale servizio viene riconosciuto ai fini
della carriera. Il personale docente a tempo  indeterminato  mantiene
il proprio inquadramento stipendiale. La Giunta provinciale definisce
le  linee  guida  per  il  riconoscimento  delle  competenze  e   per
l'istituzione di cattedre verticali. Nell'assegnazione del  personale
docente alle classi della scuola primaria, la dirigente scolastica  o
il dirigente scolastico, al fine di garantire un approccio  formativo
globale, mantiene limitato il numero  di  docenti  nel  consiglio  di
classe.».