Art. 2 
 
Modifiche della legge provinciale 24 settembre 2010, n.  11,  recante
  «Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia  autonoma
  di Bolzano». 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 24 settembre
2010, n. 11, e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Al fine di valorizzare le eccellenze,  di  migliorare  le
prestazioni scolastiche e di prevenire la dispersione scolastica,  il
dirigente scolastico o la dirigente scolastica,  in  accordo  con  il
consiglio di classe,  puo'  individuare  idonei  percorsi  formativi,
iniziative ed azioni di orientamento,  che  possono  aver  luogo  sia
trasversalmente ai gradi di scuola che a livello extrascolastico.». 
  2. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 24 settembre 2010, n.  11,
e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 7-bis (Percorsi di alternanza scuola-lavoro) - 1. Al fine  di
favorire l'orientamento delle alunne e degli alunni e  di  facilitare
il loro inserimento nel mondo del lavoro, le istituzioni  scolastiche
definiscono, nel rispetto delle indicazioni  provinciali,  nel  piano
triennale  dell'offerta  formativa  azioni  adeguate  per  consentire
molteplici modalita' di incontro tra scuola e  mondo  del  lavoro.  I
percorsi nell'ambito  dell'alternanza  scuola-lavoro  possono  essere
effettuati sia durante che al  di  fuori  dell'orario  scolastico.  I
percorsi formativi  scuola-lavoro  possono  essere  realizzati  anche
fuori provincia o all'estero. 
  2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di
Bolzano, al fine di promuovere l'alternanza  scuola-lavoro,  gestisce
un portale internet senza oneri per le imprese e per le alunne e  gli
alunni.».