Art. 3 
 
Modifiche della legge provinciale  16  luglio  2008,  n.  5,  recante
  «Obiettivi  formativi  generali   ed   ordinamento   della   scuola
  dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione». 
 
  1. Alla fine del comma 3 dell'art. 1-bis della legge provinciale 16
luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Nell'ambito della valutazione  interna,  ai  rappresentanti
dei genitori e, dove  previsto,  alle  alunne  e  agli  alunni,  sono
richiesti pareri e proposte in merito alla verifica della qualita'.». 
  2. Dopo l'art. 1-quinquies della legge provinciale 16 luglio  2008,
n. 5, e successive  modifiche,  sono  inseriti  i  seguenti  articoli
1-sexies, 1-septies e 1-octies: 
  «Art. 1-sexies (Curriculum dell'alunno e dell'alunna) - 1. Per ogni
alunno e per ogni alunna viene predisposto  un  curriculum  personale
digitale, che contiene tutti i dati fondamentali relativi al percorso
formativo e alle competenze acquisite. 
  2. Di tale curriculum  si  tiene  conto,  secondo  le  disposizioni
vigenti, nello svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione e formazione. 
  3. La Giunta provinciale definisce contenuti, criteri  e  modalita'
per  la  realizzazione  di  una  struttura  unitaria  del  curriculum
dell'alunna   e   dell'alunno,   garantendo   standard   minimi    di
comparabilita' dei dati messi a disposizione, in conformita'  con  il
modello nazionale e nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati.  Definisce  altresi'  le   modalita'   di   pubblicazione   del
curriculum. 
  Art. 1-septies (Valutazione delle competenze) - 1.  Le  istituzioni
scolastiche possono sviluppare, fino  alla  conclusione  del  secondo
biennio del secondo ciclo di istruzione  e  formazione,  una  propria
modalita' di valutazione  delle  competenze.  La  Giunta  provinciale
definisce i rispettivi criteri e modalita'. 
  2. Inoltre, sulla base di un'impostazione didattica  che  comprende
anche una modalita' di valutazione di cui al comma 1, possono  essere
formate classi o gruppi che differiscono dall'anno  di  corso  e  che
possono essere composte da alunne e alunni di eta' diversa. 
  3. Sulla base della modalita' di valutazione di  cui  al  comma  1,
l'istituzione scolastica puo' scegliere di sostituire la  valutazione
in cifre e di decidere l'ammissione  o  non  ammissione  alla  classe
successiva delle alunne e degli alunni esclusivamente al termine  del
triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali. 
  4. Nel caso di trasferimento  ad  altra  scuola,  il  consiglio  di
classe della scuola di provenienza indica  l'anno  di  corso  in  cui
inserire  l'alunna  o  l'alunno.  Sono  comunque  da   osservare   le
disposizioni per l'esame conclusivo del  primo  e  secondo  ciclo  di
istruzione e formazione. 
  Art.  1-octies  (Finanziamento  di  attivita'  formative) -  1.   I
dipartimenti di Istruzione e Formazione possono,  anche  in  aggiunta
alle  attivita'  delle  istituzioni  scolastiche,  mettere  in   atto
attivita' formative e manifestazioni per la promozione delle alunne e
degli alunni, ivi inclusi quelli delle  scuole  serali,  nonche'  dei
rappresentanti  negli  organi   collegiali   scolastici   e   possono
effettuare le relative spese. Si tratta in particolare  di  attivita'
negli  ambiti  promozione  delle   eccellenze,   attivita'   sportive
scolastiche, scuola serale, concorsi per alunni e alunne,  educazione
stradale, educazione alla salute,  educazione  civica  e  politica  e
mirate promozioni per l'attivita' didattica. Il finanziamento di tali
attivita' puo' altresi' includere spese per vitto e  alloggio,  spese
di viaggio, spese per la premiazione di alunne e  di  alunni  nonche'
spese per le relative cerimonie. 
  2. I dipartimenti Istruzione e Formazione possono  sostenere  spese
nell'ambito della professionalizzazione del  personale  delle  scuole
dell'infanzia e delle scuole, dello sviluppo scolastico e  didattico,
ivi  inclusi  materiali  didattici  e  strumenti,  nell'ambito  della
ricerca e consulenza pedagogico-didattica nonche'  nell'ambito  dello
scambio con istituzioni nazionali  ed  estere  operanti  nel  settore
formativo. 
  3. I dipartimenti Istruzione e Formazione possono  sostenere  spese
connesse  con  la  conclusione  di  corsi  formativi  realizzati  dai
dipartimenti Istruzione e Formazione.».