Art. 3 Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione». 1. Alla fine del comma 3 dell'art. 1-bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente periodo: «Nell'ambito della valutazione interna, ai rappresentanti dei genitori e, dove previsto, alle alunne e agli alunni, sono richiesti pareri e proposte in merito alla verifica della qualita'.». 2. Dopo l'art. 1-quinquies della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 1-sexies, 1-septies e 1-octies: «Art. 1-sexies (Curriculum dell'alunno e dell'alunna) - 1. Per ogni alunno e per ogni alunna viene predisposto un curriculum personale digitale, che contiene tutti i dati fondamentali relativi al percorso formativo e alle competenze acquisite. 2. Di tale curriculum si tiene conto, secondo le disposizioni vigenti, nello svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione. 3. La Giunta provinciale definisce contenuti, criteri e modalita' per la realizzazione di una struttura unitaria del curriculum dell'alunna e dell'alunno, garantendo standard minimi di comparabilita' dei dati messi a disposizione, in conformita' con il modello nazionale e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. Definisce altresi' le modalita' di pubblicazione del curriculum. Art. 1-septies (Valutazione delle competenze) - 1. Le istituzioni scolastiche possono sviluppare, fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, una propria modalita' di valutazione delle competenze. La Giunta provinciale definisce i rispettivi criteri e modalita'. 2. Inoltre, sulla base di un'impostazione didattica che comprende anche una modalita' di valutazione di cui al comma 1, possono essere formate classi o gruppi che differiscono dall'anno di corso e che possono essere composte da alunne e alunni di eta' diversa. 3. Sulla base della modalita' di valutazione di cui al comma 1, l'istituzione scolastica puo' scegliere di sostituire la valutazione in cifre e di decidere l'ammissione o non ammissione alla classe successiva delle alunne e degli alunni esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali. 4. Nel caso di trasferimento ad altra scuola, il consiglio di classe della scuola di provenienza indica l'anno di corso in cui inserire l'alunna o l'alunno. Sono comunque da osservare le disposizioni per l'esame conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione. Art. 1-octies (Finanziamento di attivita' formative) - 1. I dipartimenti di Istruzione e Formazione possono, anche in aggiunta alle attivita' delle istituzioni scolastiche, mettere in atto attivita' formative e manifestazioni per la promozione delle alunne e degli alunni, ivi inclusi quelli delle scuole serali, nonche' dei rappresentanti negli organi collegiali scolastici e possono effettuare le relative spese. Si tratta in particolare di attivita' negli ambiti promozione delle eccellenze, attivita' sportive scolastiche, scuola serale, concorsi per alunni e alunne, educazione stradale, educazione alla salute, educazione civica e politica e mirate promozioni per l'attivita' didattica. Il finanziamento di tali attivita' puo' altresi' includere spese per vitto e alloggio, spese di viaggio, spese per la premiazione di alunne e di alunni nonche' spese per le relative cerimonie. 2. I dipartimenti Istruzione e Formazione possono sostenere spese nell'ambito della professionalizzazione del personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole, dello sviluppo scolastico e didattico, ivi inclusi materiali didattici e strumenti, nell'ambito della ricerca e consulenza pedagogico-didattica nonche' nell'ambito dello scambio con istituzioni nazionali ed estere operanti nel settore formativo. 3. I dipartimenti Istruzione e Formazione possono sostenere spese connesse con la conclusione di corsi formativi realizzati dai dipartimenti Istruzione e Formazione.».