Art. 4 
 
Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996,  n.  24,  recante
  «Consiglio scolastico provinciale  e  disposizioni  in  materia  di
  assunzione del personale insegnante». 
 
  1. Dopo la lettera b) del comma  1-bis  dell'art.  12  della  legge
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24,  e  successive  modifiche,  sono
inserite le seguenti lettere c) e d): 
    «c) limitatamente alle scuole in lingua italiana,  con  eccezione
delle graduatorie per l'insegnamento della seconda lingua,  le  nuove
graduatorie di cui alla lettera  b)  vengono  compilate  a  decorrere
dall'anno scolastico 2017/2018, alle quali possono accedere: 
      1) i docenti gia' inseriti  nelle  graduatorie  provinciali  in
vigore per l'anno scolastico 2015/2016; 
      2) i docenti abilitati all'insegnamento vincitori  o  idonei  a
seguito di un concorso per titoli ed esami bandito dal Sovrintendente
scolastico o dalla Sovrintendente scolastica di Bolzano; 
      3) i seguenti docenti iscritti nelle  graduatorie  di  istituto
della provincia di Bolzano valide per gli anni scolastici  2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017 e che, in possesso  del  prescritto  titolo  di
studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o  a
carattere  statale  o  nelle  scuole   paritarie   o   nelle   scuole
professionali: 
        3.1 docenti abilitati inseriti in seconda fascia; 
        3.2 docenti abilitati a seguito  di  frequenza  dei  percorsi
speciali abilitanti di cui all'art. 15, comma 1-ter, del decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   10
settembre 2010, n. 249, e successive  modifiche,  inseriti  in  terza
fascia; 
        3.3 docenti di religione abilitati in possesso  di  idoneita'
rilasciata in via permanente dall'ordinario diocesano; 
    d) a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nelle  graduatorie
di cui alla  lettera  b)  sono  inseriti  i  docenti  iscritti  nelle
graduatorie di istituto della provincia di Bolzano  al  1°  settembre
2016, che abbiano maturato tre anni di servizio nelle scuole  statali
o a carattere statale o  nelle  scuole  paritarie,  in  possesso  del
diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o  di
titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente.». 
  2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 12 della legge  provinciale  12
dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma: 
    «2-quinquies. Le graduatorie non esaurite del concorso per  esami
e titoli per  il  reclutamento  di  personale  docente  nelle  scuole
primarie e secondarie di I  e  II  grado  in  lingua  italiana  della
provincia  di  Bolzano,  bandito  con  decreto  della  Sovrintendente
scolastica 11 ottobre 2012, n.  641,  restano  valide  fino  all'anno
scolastico  in  cui  viene  emanato  il   bando   per   il   concorso
successivo.». 
  3. I commi 5 e 6 dell'art. 12 della legge provinciale  12  dicembre
1996, n. 24, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: 
    «5.  Ogni   Intendenza   scolastica   puo'   istituire   apposite
graduatorie al fine di coprire  posti  che  richiedono  l'impiego  di
personale  specificamente  qualificato  in  relazione  a  particolari
metodologie  didattiche  o  a  particolari   tipologie   di   offerta
formativa. L'inserimento in queste graduatorie avviene a domanda  del
personale docente interessato e previo superamento di  una  procedura
selettiva effettuata dalla  competente  Intendenza  scolastica  o  da
singole istituzioni  scolastiche.  A  tal  fine  valgono  i  seguenti
presupposti: 
      a)  la  particolare  metodologia  didattica  o  la  particolare
tipologia  di  offerta  formativa  deve  essere  prevista  nel  piano
triennale dell'offerta formativa; 
      b) i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato
oppure sono inseriti nelle graduatorie provinciali o d'istituto. 
    6. La Giunta provinciale  definisce  le  particolari  metodologie
didattiche  e  stabilisce  le  modalita'  della  procedura  selettiva
nonche' disposizioni organizzative per la copertura di tali posti.». 
  4. Dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre
1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i  seguenti  commi
6-bis e 6-ter: 
    «6-bis. Qualora non dovesse essere  possibile  occupare  tutti  i
posti di cui al comma 5 con la predetta procedura  di  selezione,  le
istituzioni scolastiche possono bandire la procedura selettiva  anche
per  persone  esterne  alla  categoria  professionale  del  personale
docente. In tali casi  l'incarico  alla  medesima  persona  non  puo'
superare la durata complessiva di 36 mesi e non e' rinnovabile. 
    6-ter. In alternativa all'assegnazione dei posti di cui al  comma
6-bis i posti rimanenti possono essere assegnati  mediante  contratti
con  cooperative  sociali  o  strutture  simili.  In  questi  casi  i
rispettivi  importi  vengono  assegnati  tramite   il   finanziamento
scolastico   al   bilancio   dell'istituzione   scolastica   per   il
finanziamento degli incarichi.». 
  5. Dopo il comma 1 dell'art. 12-quinquies della  legge  provinciale
12 dicembre 1996, n. 24,  e  successive  modifiche,  e'  inserito  il
seguente comma: 
    «2. Il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia pubbliche con
valido titolo di studio da persone in possesso dell'abilitazione  per
la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria e' da considerare ai
fini delle graduatorie e della progressione di carriera. L'attuazione
di  tale  disposizione  avviene,  a  seconda  della  competenza,  con
deliberazione della Giunta provinciale o con contratto collettivo.». 
  6. Dopo l'art. 12-sexies della legge provinciale 12 dicembre  1996,
n. 24, e successive modifiche,  sono  inseriti  i  seguenti  articoli
12-septies, 12-octies e 12-novies: 
  «Art. 12-septies  (Periodo  di  formazione  e  di  prova) -  1.  Il
dirigente scolastico o la dirigente  scolastica  valuta  il  servizio
prestato dal personale docente nel periodo di formazione e di  prova.
Motivando  la  propria  decisione,  il  dirigente  scolastico  o   la
dirigente scolastica puo' discostarsi dal parere del comitato per  la
valutazione. In caso di valutazione negativa, il personale docente e'
sottoposto ad un secondo  periodo  di  formazione  e  di  prova,  non
ulteriormente rinnovabile. 
  2. In caso di gravi lacune di  carattere  metodologico-didattico  e
relazionale, segnalate dalla dirigente  scolastica  o  dal  dirigente
scolastico, la ripetizione del periodo di  formazione  e  prova  puo'
essere preclusa con provvedimento motivato dell'intendente scolastica
o dell'intendente scolastico competente,  sentito  il  consiglio  del
personale docente. 
  3.  Le  disposizioni  relative  al  superamento  del   periodo   di
formazione e di  prova  nonche'  all'obbligo  di  formazione  e  alle
ulteriori modalita' per lo svolgimento del periodo di formazione sono
stabilite dalla Giunta provinciale. 
  Art. 12-octies (Formazione in servizio del personale docente) -  1.
Nell'ambito degli adempimenti connessi con la  funzione  docente,  la
formazione  dei  docenti  con  contratto  a  tempo  indeterminato   e
determinato e'  obbligatoria,  permanente  e  strutturale.  Il  piano
individuale di formazione del personale docente viene concordato  con
la dirigente scolastica o con il dirigente scolastico. 
  2. La formazione in servizio deve fare riferimento  al  profilo  di
competenze   del   o   della   docente e   riguarda,    oltre    alla
professionalizzazione  del  personale  docente,  le  esigenze   delle
singole istitutzioni scolastiche, in coerenza con il piano  triennale
dell'offerta formativa e con le priorita' definite  dalla  rispettiva
Intendenza scolastica. 
  «Art. 12-novies (Formazione del personale docente) - 1.  La  Giunta
provinciale istituisce, in cooperazione  con  le  Universita'  e  gli
Istituti pedagogici  di  istruzione  superiore  che  hanno  sede  nel
territorio corrispondente all'insieme dei territori  dei  membri  che
costituiscono il Gruppo europeo di cooperazione  territoriale  (GECT)
"EUREGIO Tirolo-Alto  Adige-Trentino",  appositi  percorsi  formativi
diretti  al  conferimento   dell'abilitazione   all'esercizio   della
professione di docente, qualora il fabbisogno  di  personale  docente
qualificato non possa essere soddisfatto mediante  l'attivazione  dei
percorsi di formazione  iniziale  corrispondenti  a  quelli  previsti
dalla normativa nazionale. L'efficacia dell'abilitazione conseguita a
conclusione di questi percorsi  formativi  e'  limitata  alle  scuole
funzionanti  nella  Provincia  autonoma   di   Bolzano   e   riguarda
esclusivamente le classi  di  concorso  delle  scuole  di  istruzione
primaria, secondaria ed  artistica  esistenti  nella  sola  Provincia
autonoma di Bolzano o che vengono impartite in lingua  tedesca  nelle
scuole con lingua  di  insegnamento  tedesca  o  nelle  scuole  delle
localita' ladine della Provincia autonoma di Bolzano.».