Art. 5 
 
Modifica della legge provinciale 17  febbraio  2000,  n.  6,  recante
  «Modifiche  alla  legge  provinciale  6  dicembre  1983,   n.   48,
  concernente "Programmi, orari di insegnamento e prove di esame  per
  la scuola media della provincia di Bolzano" ed  altre  disposizioni
  in materia di ordinamento scolastico». 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 17  febbraio
2000, n. 6, e' inserito il seguente comma: 
    «2-bis.  I  docenti  di  seconda  lingua,  qualora  non   abbiano
conseguito  l'abilitazione  nella  lingua  da  insegnare  oppure  non
abbiano  conseguito  l'esame  di  Stato   conclusivo   della   scuola
secondaria  di  secondo  grado  in  una  scuola,  la  cui  lingua  di
insegnamento corrisponde alla lingua da insegnare, devono superare un
apposito esame sulla conoscenza della lingua da insegnare.».