Art. 5 Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6, recante «Modifiche alla legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, concernente "Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media della provincia di Bolzano" ed altre disposizioni in materia di ordinamento scolastico». 1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6, e' inserito il seguente comma: «2-bis. I docenti di seconda lingua, qualora non abbiano conseguito l'abilitazione nella lingua da insegnare oppure non abbiano conseguito l'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado in una scuola, la cui lingua di insegnamento corrisponde alla lingua da insegnare, devono superare un apposito esame sulla conoscenza della lingua da insegnare.».