Art. 7 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Ogniqualvolta nelle leggi provinciali 29 giugno 2000, n.  12,  e
successive modifiche, e 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche,
ricorre il termine: «piano  dell'offerta  formativa»,  lo  stesso  e'
sostituito dal termine:  «piano  triennale  dell'offerta  formativa».
Nella sostituzione del  termine  nella  versione  tedesca  si  devono
rispettare, ove necessario, le concordanze grammaticali. 
  2. In prima applicazione della presente legge  il  piano  triennale
dell'offerta formativa e' approvato entro febbraio 2017. 
  3. Le disposizioni del contratto collettivo provinciale relative al
premio di produttivita' del personale docente devono tenere conto del
fatto, che per l'assegnazione di tale premio non  e'  previsto  alcun
importo di base o importo massimo e che questo puo' essere  assegnato
anche a un numero limitato di docenti. 
  4. Fino a quando l'ammontare del  fondo  di  cui  all'art.  13-bis,
comma 6, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e  successive
modifiche,   non   viene   determinato   con   contratto   collettivo
provinciale,  esso  corrisponde  all'importo  stabilito  dal  vigente
contratto collettivo provinciale. 
  5. Nella provincia di Bolzano  il  personale  docente  mantiene  la
propria  sede  di  titolarita'  presso   un'istituzione   scolastica.
L'acquisizione,  la  perdita  e  il  trasferimento  della   sede   di
titolarita'  sono  regolati,  a   seconda   della   competenza,   con
deliberazione della Giunta provinciale  o  con  contratto  collettivo
provinciale.