Art. 7 Norme finali e transitorie 1. Ogniqualvolta nelle leggi provinciali 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, e 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, ricorre il termine: «piano dell'offerta formativa», lo stesso e' sostituito dal termine: «piano triennale dell'offerta formativa». Nella sostituzione del termine nella versione tedesca si devono rispettare, ove necessario, le concordanze grammaticali. 2. In prima applicazione della presente legge il piano triennale dell'offerta formativa e' approvato entro febbraio 2017. 3. Le disposizioni del contratto collettivo provinciale relative al premio di produttivita' del personale docente devono tenere conto del fatto, che per l'assegnazione di tale premio non e' previsto alcun importo di base o importo massimo e che questo puo' essere assegnato anche a un numero limitato di docenti. 4. Fino a quando l'ammontare del fondo di cui all'art. 13-bis, comma 6, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, non viene determinato con contratto collettivo provinciale, esso corrisponde all'importo stabilito dal vigente contratto collettivo provinciale. 5. Nella provincia di Bolzano il personale docente mantiene la propria sede di titolarita' presso un'istituzione scolastica. L'acquisizione, la perdita e il trasferimento della sede di titolarita' sono regolati, a seconda della competenza, con deliberazione della Giunta provinciale o con contratto collettivo provinciale.