Art. 8 
 
                        Abrogazione di norme 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) l'art. 17 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20; 
    b) il penultimo periodo della lettera b) del  comma  1-bis  e  il
comma 1-ter dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n.
24, e successive modifiche; 
    c) il comma 2 dell'art. 7 della legge  provinciale  24  settembre
2010, n. 11; 
    d) l'art. 20-ter della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.