Art. 8 Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 17 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20; b) il penultimo periodo della lettera b) del comma 1-bis e il comma 1-ter dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche; c) il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11; d) l'art. 20-ter della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.