Art. 10 
Modifica della  legge  provinciale  13  gennaio  1992,  n.  1  «Norme
  sull'esercizio delle  funzioni  in  materia  di  igiene  e  sanita'
  pubblica e medicina legale» 
  1. I commi 1 e 2 dell'art. 23 della legge  provinciale  13  gennaio
1992, n. 1, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: 
  «1. L'azienda sanitaria esercita le attivita'  di  medicina  legale
mediante il servizio di medicina legale. 
  2. Il servizio di medicina legale svolge in particolare le seguenti
funzioni: 
  a) accertamento dell'idoneita' generica e  specifica  al  lavoro  e
dell'incapacita' temporanea al lavoro per malattia o  infortunio  dei
lavoratori dipendenti del settore privato; 
  b) accertamento dell'idoneita' generica e specifica  alle  mansioni
lavorative e dell'incapacita' temporanea al servizio  per  infermita'
dei dipendenti degli enti  pubblici,  ferme  restando  le  competenze
statali di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  z),  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833; 
  c) giudizio  di  invalidita'  permanente  dei  dipendenti  di  enti
pubblici, anche locali, e di dispensa dal servizio; 
  d)  accertamenti  di  idoneita'  o  di  invalidita'  temporanea   o
permanente, previsti  da  leggi  o  regolamenti  dello  Stato,  della
regione o della provincia, compresi  quelli  relativi  a  invalidita'
civile, disabilita',  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  cecita'  e
sordita' ai sensi della legge provinciale del 8 aprile 1998, n. 3; 
  e) assistenza sanitaria in favore di invalidi civili di guerra, per
servizio ed altre categorie protette al  fine  della  concessione  di
protesi e di soggiorni climatici; 
  f) accertamenti e autorizzazioni riguardanti le cure termali  e  le
prestazioni sanitarie integrative; 
  g) prestazioni medico-legali su richiesta della direzione sanitaria
dell'ospedale nonche' dei responsabili di altri servizi  dell'Azienda
sanitaria; 
  h) prestazioni di medicina legale su richiesta di enti  pubblici  o
di privati; 
  i)  ogni  altra  prestazione  e  certificazione  medico-legale   di
interesse pubblico, fatte salve le competenze  del  medico  igienista
distrettuale di cui all'art. 14 della presente legge; 
  j)  nell'ambito  della  gestione   del   rischio   clinico,   tutta
l'attivita' medico-legale correlata alle  richieste  di  risarcimento
danno in ipotesi di responsabilita' professionale sanitaria.».