Art. 10 Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e medicina legale» 1. I commi 1 e 2 dell'art. 23 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «1. L'azienda sanitaria esercita le attivita' di medicina legale mediante il servizio di medicina legale. 2. Il servizio di medicina legale svolge in particolare le seguenti funzioni: a) accertamento dell'idoneita' generica e specifica al lavoro e dell'incapacita' temporanea al lavoro per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti del settore privato; b) accertamento dell'idoneita' generica e specifica alle mansioni lavorative e dell'incapacita' temporanea al servizio per infermita' dei dipendenti degli enti pubblici, ferme restando le competenze statali di cui all'art. 6, comma 1, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; c) giudizio di invalidita' permanente dei dipendenti di enti pubblici, anche locali, e di dispensa dal servizio; d) accertamenti di idoneita' o di invalidita' temporanea o permanente, previsti da leggi o regolamenti dello Stato, della regione o della provincia, compresi quelli relativi a invalidita' civile, disabilita', diritto al lavoro dei disabili, cecita' e sordita' ai sensi della legge provinciale del 8 aprile 1998, n. 3; e) assistenza sanitaria in favore di invalidi civili di guerra, per servizio ed altre categorie protette al fine della concessione di protesi e di soggiorni climatici; f) accertamenti e autorizzazioni riguardanti le cure termali e le prestazioni sanitarie integrative; g) prestazioni medico-legali su richiesta della direzione sanitaria dell'ospedale nonche' dei responsabili di altri servizi dell'Azienda sanitaria; h) prestazioni di medicina legale su richiesta di enti pubblici o di privati; i) ogni altra prestazione e certificazione medico-legale di interesse pubblico, fatte salve le competenze del medico igienista distrettuale di cui all'art. 14 della presente legge; j) nell'ambito della gestione del rischio clinico, tutta l'attivita' medico-legale correlata alle richieste di risarcimento danno in ipotesi di responsabilita' professionale sanitaria.».