Art. 11 Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 «Ordinamento del personale della Provincia» 1. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «; la presente lettera non si applica al personale sanitario». 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e' inserita la seguente lettera: «d-bis) sono consentite, senza autorizzazione e senza limite di reddito, le locazioni private di camere e appartamenti e le locazioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7;». 3. Dopo l'art. 22 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e' inserito il seguente articolo: «Art. 22-bis (Riconoscimenti per il personale). - 1. Le amministrazioni di cui all'art. 1 possono sostenere spese per manifestazioni e per regali quali segni di riconoscimento in favore del personale distintosi per particolari meriti o collocato a riposo dopo attivita' di servizio pluriennale. Sono ammesse anche spese connesse alla conclusione di corsi di formazione svolti dalle amministrazioni. 2. Il comma 1 trova applicazione con l'entrata in vigore della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.». 4. Nell'elenco degli articoli nel comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e' inserita la dizione «22-bis».