Art. 11 
 
Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015,  n.  6  «Ordinamento
                   del personale della Provincia» 
 
  1.  Nella  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  13  della   legge
provinciale 19 maggio  2015,  n.  6,  e  successive  modifiche,  sono
soppresse le parole:  «;  la  presente  lettera  non  si  applica  al
personale sanitario». 
  2. Dopo la  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  13  della  legge
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e' inserita la seguente lettera: 
    «d-bis) sono consentite, senza autorizzazione e senza  limite  di
reddito, le locazioni private di camere e appartamenti e le locazioni
di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n.  12,  e  alla  legge
provinciale 19 settembre 2008, n. 7;». 
  3. Dopo l'art. 22 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6,  e'
inserito il seguente articolo: 
  «Art.  22-bis  (Riconoscimenti  per  il   personale).   -   1.   Le
amministrazioni  di  cui  all'art.  1  possono  sostenere  spese  per
manifestazioni e per regali quali segni di riconoscimento  in  favore
del personale distintosi per particolari meriti o collocato a  riposo
dopo attivita' di servizio  pluriennale.  Sono  ammesse  anche  spese
connesse  alla  conclusione  di  corsi  di  formazione  svolti  dalle
amministrazioni. 
  2. Il comma 1 trova applicazione  con  l'entrata  in  vigore  della
legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.». 
  4. Nell'elenco degli articoli nel comma 1 dell'art. 50 della  legge
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e' inserita la dizione «22-bis».