Art. 12 
Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive
  modifiche «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano» 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 30  aprile  1991,
n. 13, e successive modifiche, la  parola  «triennio»  e'  sostituita
dalle parole «cinque anni». 
  2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 30  aprile  1991,
n. 13, e' cosi' sostituito: 
  «2. Contro le decisioni degli enti  pubblici  gestori  dei  servizi
sociali e' ammesso ricorso, per motivi di legittimita', alla  Sezione
ricorsi di cui all'art. 4.». 
  3. L'art. 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991,  n.  13,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 7-bis (Assistenza economica sociale). - 1. Le prestazioni  di
assistenza economica sociale sono prestazioni  erogate  per  limitati
periodi di tempo, per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali
di persone e famiglie che  si  trovano  in  situazioni  di  emergenza
individuale o familiare, consentendone il definitivo superamento. Per
bisogni fondamentali si intendono quelli relativi  all'alimentazione,
all'abbigliamento, all'igiene  della  persona,  all'abitazione  e  al
riscaldamento. 
  2. Sono altresi' prestazioni di assistenza economica sociale quelle
che  contribuiscono  a  soddisfare  i  bisogni  che  determinano  una
situazione  di  emergenza  individuale  o  familiare  in  particolari
circostanze della vita. 
  3. I criteri e  le  modalita'  di  concessione  di  prestazioni  di
assistenza economica sociale sono  disciplinati  con  regolamento  di
esecuzione, nel rispetto delle finalita' e dei principi dell'art. 1 e
del presente articolo.». 
  4. Al comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 30  aprile  1991,
n. 13, e successive modifiche, sono soppresse le parole «, sentita la
consulta provinciale dell'assistenza  sociale,».  Al  comma  5  dello
stesso articolo sono soppresse le parole «, sentito il  parere  della
consulta provinciale per l'assistenza sociale,». 
  5. Dopo l'art. 11 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13,  e
successive modifiche,  sono  inseriti  i  seguenti  articoli  11-bis,
11-ter e 11-quater: 
  «Art. 11-bis (Servizi sociali  per  anziani).  -  1.  Costituiscono
servizi sociali per anziani  le  prestazioni  economiche,  i  servizi
residenziali  e  semiresidenziali,  le  prestazioni   dell'assistenza
domiciliare erogate presso il domicilio o  presso  i  centri  diurni,
nonche' altri servizi a sostegno delle persone anziane. 
  2.  Salvo  quanto  diversamente   disposto,   tali   servizi   sono
accessibili anche ad altre categorie di persone assistibili,  qualora
essi soddisfino bisogni analoghi. 
  Art. 11-ter (Servizi  di  assistenza  aperta  per  anziani).  -  1.
Costituiscono servizi di assistenza aperta per anziani: 
  a) l'assistenza domiciliare presso il domicilio; 
  b) l'assistenza domiciliare presso il centro  diurno  e  i  servizi
pasti a domicilio e mensa; 
  c) i club per anziani e i servizi di consulenza; 
  d) i soggiorni per anziani. 
  Art.  11-quater   (Servizi   di   assistenza   semiresidenziale   e
residenziale per anziani). - 1. Costituiscono servizi  di  assistenza
semiresidenziale per anziani l'assistenza diurna  in  strutture  e  i
centri di assistenza diurna. 
  2. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per anziani: 
  a) l'accompagnamento e l'assistenza abitativa per  anziani  nonche'
le varie forme di comunita' alloggio per anziani; 
  b) le residenze per anziani. 
  3. L'organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi di cui al
presente articolo sono disciplinati dalla giunta provinciale. 
  4.  Le  residenze  per  anziani   devono   essere   preventivamente
riconosciute idonee al funzionamento  in  ordine  alla  funzionalita'
architettonica, degli  arredi  e  delle  attrezzature.  Per  ottenere
l'idoneita' al funzionamento deve essere presentata  una  domanda  di
attestazione, corredata da una planimetria dei locali e dal prospetto
dei mezzi destinati allo svolgimento  dell'attivita'.  In  tutti  gli
altri casi non disciplinati dalla legge,  l'accreditamento  comprende
anche l'attestazione di idoneita' al funzionamento. 
  5. Per l'esame e la valutazione dei progetti per  la  realizzazione
di strutture destinate all'assistenza agli anziani e' costituita  una
commissione tecnica. 
  6. Le spese per l'assistenza, l'organizzazione del tempo libero e i
servizi alberghieri nonche'  quelle  relative  alla  direzione  e  al
coordinamento del settore  di  assistenza  e  di  cura  sono  coperti
tramite la retta. Le spese per l'assistenza sanitaria di tipo medico,
infermieristico, riabilitativo e per l'assistenza  farmaceutica  sono
escluse dal calcolo per la determinazione  della  retta  giornaliera.
Tali spese, se non sono direttamente a carico dell'Azienda  sanitaria
dell'Alto Adige, vengono rimborsate alle  strutture  sulla  base  dei
criteri stabiliti dalla giunta  provinciale.  La  giunta  provinciale
stabilisce i profili professionali che possono svolgere  la  funzione
di responsabile tecnico dell'assistenza. 
  7. L'assistenza medica e' garantita da medici della  residenza  per
anziani, o da uno o piu' medici di medicina generale del distretto in
cui ha sede la residenza per anziani, oppure da medici dell'ospedale.
Il servizio  sanitario  provinciale  garantisce  inoltre  un'adeguata
assistenza medica specialistica,  consulenza  dietetica  e,  ai  fini
dell'assistenza sanitaria di tutti gli  ospiti  delle  residenze  per
anziani, mette a disposizione il materiale  sanitario  necessario,  i
presidi sanitari e i farmaci. 
  8.  Per  i  centri  di  degenza  gestiti  dal  servizio   sanitario
provinciale trovano  applicazione  le  norme  espressamente  previste
dalle rispettive disposizioni.». 
  6. Dopo il comma 7 dell'art. 14 della legge provinciale  30  aprile
1991, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: 
  «8. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni in  sede  di
autorizzazione  o  accreditamento  entro  i  termini  stabiliti  sono
previste, a carico degli enti gestori inadempienti, sanzioni  per  un
importo annuo compreso tra 20.000,00 euro e 80.000,00 euro. La giunta
provinciale  stabilisce  i  criteri  di  gradazione  delle   sanzioni
previste. Le sanzioni sono detratte dal  finanziamento  del  relativo
servizio.». 
  7. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale  30  aprile
1991, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «4. In ogni distretto e' istituito un  comitato  di  distretto  per
favorire  il  lavoro  di  comunita'   e   la   partecipazione   della
popolazione. La  composizione,  i  compiti  e  il  funzionamento  del
comitato di distretto sono disciplinati dall'ente gestore sulla  base
dei principi e dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale.». 
  8. L'art. 15-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n.  13,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 15-bis (Sportello unico per l'assistenza e cura).  -  1.  Gli
enti gestori dei servizi sociali e dei  servizi  sanitari  ambulanti,
semiresidenziali  e  residenziali  per  persone  non  autosufficienti
attivi in un determinato ambito territoriale istituiscono, in accordo
con gli enti locali e  con  il  coinvolgimento  delle  organizzazioni
senza scopo di lucro operanti nel settore, uno  sportello  unico  sia
per l'informazione e la consulenza alle persone non autosufficienti e
ai loro familiari  che  per  il  migliore  coordinamento  dei  propri
servizi ed interventi. 
  2. La giunta provinciale definisce le  forme  organizzative  e  gli
ambiti territoriali degli sportelli unici. 
  3. Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal  comma  1  e'
possibile uno  scambio  di  dati  e  informazioni,  anche  di  natura
personale e sensibile, tra gli enti partecipanti. 
  4. La partecipazione a tali sportelli unici  costituisce  requisito
per l'accreditamento dei servizi. 
  5. Se un ente gestore non partecipa all'istituzione o alla gestione
dello sportello unico nel proprio ambito territoriale, a tale ente si
applica  una   sanzione   mensile   di   8.000,00   euro.   L'importo
corrispondente e' detratto dal finanziamento del relativo servizio ed
assegnato agli altri enti gestori  partecipanti,  per  assicurare  la
regolare gestione del servizio.». 
  9. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale  30  aprile
1991, n. 13, e' aggiunto il seguente comma: 
  «3.  Presso  ogni  distretto  e'  istituito  un  comitato  tecnico,
composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati secondo le
direttive della provincia. Il comitato tecnico e' competente  per  le
decisioni concernenti prestazioni che presuppongono  una  valutazione
di particolari circostanze o situazioni  personali  e  familiari;  ad
esso compete inoltre la valutazione  della  situazione  familiare  in
relazione  alla  revoca,  alla  restituzione  della   prestazione   e
all'esclusione dai benefici ai  sensi  dell'art.  2-bis  della  legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.». 
  10. Nella rubrica dell'art. 19 della legge  provinciale  30  aprile
1991, n. 13, e successive modifiche, le parole «Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza» sono sostituite  dalle  parole  «Aziende
pubbliche di servizi alla persona».  Nel  testo  dell'art.  19  della
legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive  modifiche,  le
parole «istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza»  sono
sostituite dalle parole «aziende pubbliche di servizi alla persona». 
  11. Dopo il comma 1 dell'art. 20-bis  della  legge  provinciale  30
aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i  seguenti
commi 1-bis e 1-ter: 
  «1-bis. La provincia rimborsa agli enti competenti  della  gestione
di  residenze  per  anziani  accreditate  le  spese,  preventivamente
autorizzate, sostenute per l'acquisto o la locazione  finanziaria  di
apparecchiature, attrezzature, arredi ed altri  beni  mobili  ad  uso
sanitario e relativi accessori, necessari per l'assistenza  sanitaria
agli ospiti. La giunta provinciale determina le  apparecchiature,  le
attrezzature, gli arredi e gli altri beni  mobili  ad  uso  sanitario
finanziabili,  nonche'  i  relativi  importi  massimi   delle   spese
rimborsabili. Sono rimborsati anche i  costi  dei  relativi  ricambi,
purche' non venga superato l'importo del  contributo  concesso  ed  i
costi complessivi non ammontino  ad  una  somma  superiore  a  quella
massima fissata per il relativo bene. 
  1-ter. La provincia puo' concedere agli enti di cui al comma  1-bis
contributi per spese correnti per  la  copertura  totale  o  parziale
della maggiore spesa derivante dal trasferimento in  altra  struttura
degli   ospiti   delle   residenze   per   anziani   in   corso    di
ristrutturazione. I contributi sono erogati  su  domanda  degli  enti
gestori interessati, secondo criteri e modalita' fissati dalla giunta
provinciale. Possono inoltre essere  concessi  contributi  per  spese
correnti per coprire i maggiori oneri derivanti rispettivamente dalla
riapertura  o  apertura  di  residenze  per   anziani   nel   periodo
immediatamente   anteriore   all'inizio   dell'effettiva    attivita'
gestionale.». 
  12. Al comma 2 dell'art. 20-bis della legge provinciale  30  aprile
1991, n. 13,  e  successive  modifiche,  le  parole  «regolamento  di
esecuzione» sono sostituite dalle parole «deliberazione della  giunta
provinciale». 
  13. Al comma 2-bis  e  al  comma  3  dell'art.  20bis  della  legge
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le  parole
«nel regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle  parole  «nella
deliberazione della giunta provinciale». 
  14. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della legge provinciale 30  aprile
1991, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4
e 5: 
  «4. Gli alloggi  per  anziani  non  adibiti  all'accompagnamento  e
all'assistenza  abitativa,  cosi'  come  le  comunita'  alloggio  per
anziani non adibite all'accompagnamento e  all'assistenza  abitativa,
gia' costruiti o,  rispettivamente,  autorizzate  alla  data  del  1º
aprile 2016, possono continuare ad  essere  messi  a  disposizione  a
favore della relativa utenza e ad essere finanziati secondo i criteri
stabiliti con la deliberazione 
  5. Il personale addetto alle attivita'  sociali  il  cui  esercizio
viene  delegato  dagli  enti  comunali  di   assistenza   singoli   o
consorziati  o  dai  comuni  singoli  o  consorziati  alle  comunita'
comprensoriali, e' trasferito alle  comunita'  stesse,  nel  rispetto
della posizione giuridico-economica acquisita.».