Art. 13 
Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e  successive
  modifiche,  «Interventi   per   l'assistenza   alle   persone   non
  autosufficienti» 
  1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 12 ottobre  2007,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
  «4. Restano ferme le disposizioni che disciplinano  le  prestazioni
economiche in favore dei ciechi civili, dei sordi  e  degli  invalidi
civili.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 12 ottobre  2007,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
  «2. L'unita' di valutazione esegue anche controlli  per  verificare
la  permanenza  delle  condizioni  che  hanno   dato   diritto   alla
prestazione e per verificare l'adeguatezza dell'assistenza prestata a
domicilio e  nelle  strutture  residenziali.  L'assegno  di  cura  e'
revocato se la persona beneficiaria o il  suo  legale  rappresentante
non acconsentono alla verifica sulla permanenza dei requisiti di  cui
all'art. 2, comma 1, oppure se la verifica stessa non e'  stata  resa
possibile. Le modalita' di espletamento dei controlli  sono  definite
dalla giunta provinciale.».