Art. 13 Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, «Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti» 1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e' cosi' sostituito: «4. Restano ferme le disposizioni che disciplinano le prestazioni economiche in favore dei ciechi civili, dei sordi e degli invalidi civili.». 2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e' cosi' sostituito: «2. L'unita' di valutazione esegue anche controlli per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione e per verificare l'adeguatezza dell'assistenza prestata a domicilio e nelle strutture residenziali. L'assegno di cura e' revocato se la persona beneficiaria o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, oppure se la verifica stessa non e' stata resa possibile. Le modalita' di espletamento dei controlli sono definite dalla giunta provinciale.».