Art. 14 
Modifiche  della   legge   provinciale   14   luglio   2015,   n.   7
  «Partecipazione e inclusione delle persone con disabilita'» 
  1. Dopo l'art. 15, comma 1, lettera d) della legge  provinciale  14
luglio 2015, n. 7, e' inserita la seguente lettera: 
    «e)  contributi  ai  titolari  d'imprese  per  l'occupazione   di
collaboratori familiari con disabilita'.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale  14  luglio
2015, n. 7, e' inserito il seguente comma: 
  «2. Alle persone inserite  presso  enti  pubblici  ai  sensi  degli
articoli 14, comma 1, lettera d), e art. 16, comma 1, lettera a),  e'
corrisposto da ciascun ente un contributo per le spese di vitto.». 
  3. Dopo il comma 5 dell'art. 29 della legge provinciale  14  luglio
2015, n. 7, e' inserito il seguente comma: 
  «6. L'inclusione delle persone sorde e sordocieche e'  riconosciuta
anche tramite il sostegno, l'incentivazione  e  la  diffusione  della
lingua dei segni e della lingua dei segni tattile.».