Art. 14 Modifiche della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7 «Partecipazione e inclusione delle persone con disabilita'» 1. Dopo l'art. 15, comma 1, lettera d) della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e' inserita la seguente lettera: «e) contributi ai titolari d'imprese per l'occupazione di collaboratori familiari con disabilita'.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e' inserito il seguente comma: «2. Alle persone inserite presso enti pubblici ai sensi degli articoli 14, comma 1, lettera d), e art. 16, comma 1, lettera a), e' corrisposto da ciascun ente un contributo per le spese di vitto.». 3. Dopo il comma 5 dell'art. 29 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e' inserito il seguente comma: «6. L'inclusione delle persone sorde e sordocieche e' riconosciuta anche tramite il sostegno, l'incentivazione e la diffusione della lingua dei segni e della lingua dei segni tattile.».