Art. 15 
 
Modifiche  della  legge  provinciale   14   febbraio   1992,   n.   6
             «Disposizioni in materia di finanza locale» 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 12-bis della legge provinciale 14  febbraio
1992, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Tutti i posti occupati, sia  quelli  relativi  al  personale  a
tempo  indeterminato,  sia  quelli  relativi  al  personale  a  tempo
determinato, devono essere previsti nella pianta organica del comune.
E' escluso il personale stagionale  assunto  ai  sensi  dell'art.  18
della legge 31 gennaio 1994, n. 97,  e  successive  modifiche,  e  il
personale  con  disabilita'  assunto  previa   attivazione   di   una
convenzione di affidamento ai sensi della  lettera  d)  del  comma  1
dell'art. 14  della  legge  provinciale  14  luglio  2015,  n.  7,  e
successive modifiche.».