Art. 15 Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 «Disposizioni in materia di finanza locale» 1. Il comma 1 dell'art. 12-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del comune. E' escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilita' assunto previa attivazione di una convenzione di affidamento ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.».